Cassazione Penale, Ordinanza n. 36791/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili le censure sulla grossolanità del falso perché non si confrontavano con la motivazione delle decisioni di merito. Ha quindi lasciato ferma la condanna confermata dalla Corte d’appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 gennaio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall’art. 497-bis c.p. Ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità, sostenendo la grossolanità del falso. La Corte ha rilevato che le critiche non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e con quelle della decisione di primo grado, che aveva evidenziato l’idoneità del documento falso a ingannare la collettività. In particolare, prima dei controlli dei Carabinieri, l’imputato aveva utilizzato il documento per noleggiare alcune automobili.
Norme richiamate
I giudici di merito hanno evidenziato come si sia trattato di un falso idoneo ad ingannare la collettività, atteso che, prima dei controlli dei Carabinieri, il ricorrente ha utilizzato il documento falso per il noleggio di alcune auto;
La sentenza considera l’idoneità ingannatoria del documento falso, riscontrata anche nel suo effettivo utilizzo per noleggiare automobili prima dei controlli, a fondamento della responsabilità per il reato contestato.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione sulla motivazione della responsabilità che non si confronti specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quando questa conferma la decisione di primo grado, con le motivazioni di quest’ultima.
- Ai fini della valutazione dell’idoneità ingannatoria di un documento falso, rileva il suo concreto utilizzo per ottenere un servizio prima dell’intervento dei controlli.
Come è indicizzato
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