Cassazione Penale, Sentenza n. 16167/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di proscioglimento in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale. Il PG contestava che la Corte d'Appello avesse in modo contraddittorio riconosciuto la fittizietà del trust costituito dagli amministratori per sottrarre beni al fallimento e tuttavia avesse escluso la responsabilità penale di Pizzarelli (trustee) e Creanza (custode/guardiano). Il PG sosteneva che, trattandosi di un "sham trust", non v'è sostanziale differenza tra disponente e trustee e quindi i ruoli attribuiti ai due imputati erano incongrui; chiedeva l'annullamento per violazione di legge e motivazione illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non affrontasse le specifiche giustificazioni della decisione impugnata (difetto di specificità 'estrinseca'). La Suprema Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici d'appello che, pur riconoscendo la plausibilità di un trust fittizio creato dagli amministratori, hanno analizzato separatamente le condotte dei due imputati e hanno rilevato l'assenza di prove concrete a loro carico: Pizzarelli era entrato nei rapporti solo al momento della costituzione del trust e non risultavano elementi che lo collegassero alla conoscenza dello stato di decozione; a Creanza, pur essendo il commercialista della fallita, era attribuito il ruolo di guardiano del trust e non di gestore o disponente, senza prove concrete della sua ideazione dell'operazione; le singole condotte contestate (conferimento di rimanenze di magazzino per circa 10.000 euro, mancata indicazione di crediti di importo indicato nella sentenza sia come oltre 380.000 euro che in altra parte come 800.000 euro, e pagamento preferenziale di circa 4.000 euro) non sono state dimostrate nei confronti dei due imputati. Inoltre i giudici di merito hanno evidenziato incongruenze logiche nella sentenza di primo grado (attribuzione contraddittoria di fatti opposti) e la mancanza di elementi probatori per collegare i pagamenti al patrimonio gestionale dei ricorrenti.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale
consente la presentazione di requisitoria scritta in determinate condizioni processuali; nel caso è indicata come titolo formale per la conclusione del PG presso la Corte di Cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalazioni di massima)
Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014 (Lavorato, Rv. 259425); Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013 (Sammarco, Rv. 255568); Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008 (Lo Piccolo, Rv. 240109)
richiamati i principi secondo i quali il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indichi la correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e quelle del gravame; il ricorso deve confrontarsi specificamente con le affermazioni del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve affrontare in modo specifico e diretto le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla decisione impugnata: la genericità che non mostra la relazione tra censure e motivazione di merito determina l'inammissibilità.
- Il riconoscimento, da parte del giudice, della possibile fittizietà di un trust non comporta automaticamente la responsabilità penale del trustee o del custode: occorre prova concreta del loro ruolo operativo e conoscitivo rispetto alle condotte illecite contestate.
- Nelle fattispecie con trust è fondamentale distinguere i ruoli (disponente/ideatore, amministratore della società, trustee, custode/guardiano): la responsabilità penale si basa sulla prova di comportamenti direttamente riconducibili a ciascun ruolo, non su mere presunzioni o sul ruolo professionale precedente.
- L'esistenza di incoerenze o attribuzioni contraddittorie nella sentenza di primo grado (es. attribuire contemporaneamente omissione e iscrizione di crediti) può svuotare la consistenza probatoria delle accuse e giustificare la decisione assolutoria in appello.
- Per contestare pagamenti preferenziali occorre provare che i pagamenti siano stati effettuati con risorse e poteri riconducibili all'imputato; l'esistenza di transazioni o di gestione pratica dell'operazione da parte di terzi può escludere la responsabilità di chi aveva solo un ruolo formale o limitato.
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