Cassazione Penale, Ordinanza n. 07114/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati, già destinatari di una sentenza di appello confermata in sede di legittimità con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto della Corte di cassazione. In particolare, sostenevano che la precedente decisione avesse erroneamente letto il motivo di ricorso, ritenendolo diretto a contestare la consulenza tecnica di parte e le sue conclusioni, mentre la difesa avrebbe invece censurato la mancata possibilità di controllo in contraddittorio delle operazioni eseguite sui terminali da un tecnico incaricato dalle persone offese. Secondo i ricorrenti, i terminali e le riprese video non erano stati messi a disposizione della difesa né di un perito, con conseguente lesione del diritto di difesa e compromissione della genuinità e affidabilità dei dati informatici acquisiti. La censura veniva quindi prospettata come errore di fatto percettivo, e non come mera diversa lettura delle prove o delle doglianze difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incardinate sul ricorso straordinario, investissero in realtà questioni di diritto e profili valutativi, estranei al perimetro dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. La decisione precedente non aveva equivocato sul contenuto del motivo, ma lo aveva correttamente inteso come critica alla mancata ammissione della perizia richiesta ex art. 603 c.p.p. e alla pretesa lesione del diritto di difesa. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il rimedio straordinario è ammissibile solo per errore percettivo su atti interni al giudizio di legittimità, non per errori di diritto o valutazioni; se la censura investe un profilo valutativo, il ricorso è inammissibile.
richiamato come base della richiesta di perizia/prova dedotta dalla difesa; la sua mancata ammissione è stata valutata dai giudici di merito come superflua alla luce della completezza del quadro probatorio.
la Corte richiama il limite legale del rimedio straordinario, escludendo che possa essere utilizzato per riproporre censure già decise o questioni valutative.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
richiamata per definire l'errore di fatto come svista o equivoco percettivo decisivo.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
richiamata per ribadire che, quando la decisione contiene un apprezzamento valutativo, non vi è errore di fatto ma di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo quando la decisione di legittimità sia stata condizionata da una svista percettiva o da un equivoco sulla lettura degli atti interni al giudizio, con incidenza decisiva sulla volontà decisoria.
- Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la doglianza che investa l'interpretazione del motivo di ricorso, la valutazione della prova o la verifica della lesione del diritto di difesa; tali censure restano fuori dal perimetro del rimedio straordinario.
- Se la Corte di cassazione ha correttamente inteso il contenuto della doglianza e l'ha risolta sul piano valutativo, il ricorso straordinario non può essere usato per riproporre la medesima questione sotto diversa veste formale.
- La mancata ammissione di una perizia o di ulteriori attività istruttorie, quando venga dedotta come vizio della precedente decisione, attiene a un apprezzamento di merito o di legittimità non emendabile tramite errore di fatto, salvo che la Corte abbia realmente travisato il contenuto testuale della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →