Cassazione Penale, Ordinanza n. 05620/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo il motivo dedotto non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché non emergevano elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado, emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 29 maggio 2024, ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di anni due di reclusione per i reati a lui ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte rileva tuttavia che, trattandosi di sentenza di patteggiamento pronunciata dopo il 3 agosto 2017, i motivi di ricorso sono tipizzati in modo stringente dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e il vizio di motivazione sulla responsabilità non rientra tra i motivi consentiti. Nel caso concreto non si deduceva né difformità tra richiesta e decisione, né vizio di volontà, né illegalità della pena, né erronea qualificazione giuridica del fatto.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, base del provvedimento impugnato.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti.
tipizza in modo tassativo i soli motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
art. 111, comma 7, Cost.
viene richiamato a fondamento della generale ricorribilità per cassazione, pur nei limiti speciali previsti per il patteggiamento.
norma generale sui motivi di ricorso per cassazione, dalla quale il patteggiamento viene parzialmente scorporato in ragione della disciplina speciale.
regola la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il contenuto della decisione sia conforme all'accordo intervenuto tra le parti.
- Per illegalità della pena, nel giudizio di cassazione sul patteggiamento, deve intendersi la pena che esorbita dal sistema sanzionatorio astrattamente previsto o quella determinata sulla base di parametri edittali dichiarati incostituzionali.
- L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano quando risulti immediatamente dai motivi proposti la loro estraneità ai limiti legali di deducibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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