Cassazione Civile, Ordinanza n. 16508/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate dalla società negli anni 2009-2011 a titolo di tariffe per controlli sanitari ufficiali, disciplinate dal d.lgs. n. 194 del 2008 in attuazione del regolamento CE n. 882/2004. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che il prelievo non fosse dovuto per l'attività di mera commercializzazione, in quanto i controlli sanitari sarebbero riferibili alla fase produttiva e non alla distribuzione; inoltre contestava che il criterio tariffario nazionale fosse illegittimo perché fondato solo su parametri quantitativi e forfetari, senza considerare il costo effettivo del controllo né i parametri specifici indicati dal regolamento unionale, come tipo di azienda, fattori di rischio, bassa capacità produttiva, metodi tradizionali e difficoltà geografiche. La CTR aveva accolto l'appello dell'ente sanitario ritenendo la disciplina nazionale conforme al regolamento europeo. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi di violazione di legge: estensione indebita del prelievo alla fase di commercializzazione e ai meri intermediari; contrasto tra tariffa forfetaria nazionale e criteri unionali di determinazione dei costi; mancata considerazione dei parametri specifici imposti dall'art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la tariffa prevista dal d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, sezione 6, è conforme al regolamento CE n. 882/2004 perché il controllo riguarda l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase di produzione, e perché la quantificazione forfetaria è legittima se ancorata ai costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione e adeguata alle caratteristiche concrete dell'operatore. La Corte ha ribadito che la nozione di operatori/stabilimenti non si limita ai produttori ma comprende anche distributori e commercianti, e che il soggetto passivo può contestare il prelievo solo allegando e provando un diverso atteggiarsi o un mutamento dei parametri considerati dall'ente impositore nella situazione concreta. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento in corso di causa; inoltre è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, Sezione 6
La tariffa per i controlli sanitari ufficiali è legittimamente determinata in via forfetaria e può tener conto della tipologia di stabilimento e della quantità di prodotto trattata, risultando conforme alla disciplina unionale.
regolamento CE n. 882/2004, art. 27, commi 4 e 5
Il regolamento consente la determinazione forfetaria delle tariffe sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti e richiede che si tenga conto della tipologia di azienda, dei fattori di rischio e di ulteriori parametri specifici, ma non esclude la rilevanza della commercializzazione nella filiera agroalimentare.
regolamento CE n. 882/2004, Allegato IV, Sezione B
La disciplina dei controlli si riferisce all'intera filiera agroalimentare, non solo alla fase di produzione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di tariffe per controlli sanitari ufficiali nella filiera agroalimentare, la disciplina unionale va letta nel senso che il prelievo può riguardare non solo i produttori ma anche gli operatori della commercializzazione e distribuzione.
- È legittima una tariffazione forfetaria basata sui costi complessivi dell'Amministrazione, purché il sistema tariffario nazionale sia strutturato in modo da riflettere, sia pure in via tendenziale, le concrete caratteristiche dell'operatore controllato.
- La denuncia di violazione dei criteri unionali di commisurazione della tariffa richiede una specifica allegazione e prova del diverso atteggiarsi o del mutamento sopravvenuto dei parametri rilevanti nella concreta realtà imprenditoriale del soggetto passivo.
- Quando un orientamento di legittimità si consolida in corso di causa, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
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