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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16508/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate dalla società negli anni 2009-2011 a titolo di tariffe per controlli sanitari ufficiali, disciplinate dal d.lgs. n. 194 del 2008 in attuazione del regolamento CE n. 882/2004. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che il prelievo non fosse dovuto per l'attività di mera commercializzazione, in quanto i controlli sanitari sarebbero riferibili alla fase produttiva e non alla distribuzione; inoltre contestava che il criterio tariffario nazionale fosse illegittimo perché fondato solo su parametri quantitativi e forfetari, senza considerare il costo effettivo del controllo né i parametri specifici indicati dal regolamento unionale, come tipo di azienda, fattori di rischio, bassa capacità produttiva, metodi tradizionali e difficoltà geografiche. La CTR aveva accolto l'appello dell'ente sanitario ritenendo la disciplina nazionale conforme al regolamento europeo. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi di violazione di legge: estensione indebita del prelievo alla fase di commercializzazione e ai meri intermediari; contrasto tra tariffa forfetaria nazionale e criteri unionali di determinazione dei costi; mancata considerazione dei parametri specifici imposti dall'art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la tariffa prevista dal d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, sezione 6, è conforme al regolamento CE n. 882/2004 perché il controllo riguarda l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase di produzione, e perché la quantificazione forfetaria è legittima se ancorata ai costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione e adeguata alle caratteristiche concrete dell'operatore. La Corte ha ribadito che la nozione di operatori/stabilimenti non si limita ai produttori ma comprende anche distributori e commercianti, e che il soggetto passivo può contestare il prelievo solo allegando e provando un diverso atteggiarsi o un mutamento dei parametri considerati dall'ente impositore nella situazione concreta. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento in corso di causa; inoltre è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, Sezione 6

    La tariffa per i controlli sanitari ufficiali è legittimamente determinata in via forfetaria e può tener conto della tipologia di stabilimento e della quantità di prodotto trattata, risultando conforme alla disciplina unionale.

  • regolamento CE n. 882/2004, art. 27, commi 4 e 5

    Il regolamento consente la determinazione forfetaria delle tariffe sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti e richiede che si tenga conto della tipologia di azienda, dei fattori di rischio e di ulteriori parametri specifici, ma non esclude la rilevanza della commercializzazione nella filiera agroalimentare.

  • regolamento CE n. 882/2004, Allegato IV, Sezione B

    La disciplina dei controlli si riferisce all'intera filiera agroalimentare, non solo alla fase di produzione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di tariffe per controlli sanitari ufficiali nella filiera agroalimentare, la disciplina unionale va letta nel senso che il prelievo può riguardare non solo i produttori ma anche gli operatori della commercializzazione e distribuzione.
  • È legittima una tariffazione forfetaria basata sui costi complessivi dell'Amministrazione, purché il sistema tariffario nazionale sia strutturato in modo da riflettere, sia pure in via tendenziale, le concrete caratteristiche dell'operatore controllato.
  • La denuncia di violazione dei criteri unionali di commisurazione della tariffa richiede una specifica allegazione e prova del diverso atteggiarsi o del mutamento sopravvenuto dei parametri rilevanti nella concreta realtà imprenditoriale del soggetto passivo.
  • Quando un orientamento di legittimità si consolida in corso di causa, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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