Cassazione Penale, Ordinanza n. 24756/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse estraneo al sindacato di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d'appello deducendo la violazione dell'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale. Dal testo emerge che il ricorso non introduceva profili nuovi, ma riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di appello aveva infatti motivato il diniego valorizzando: il carattere non documentato delle condizioni di salute dell'imputata, i precedenti penali e la complessiva gravità del fatto.
Norme richiamate
le circostanze attenuanti generiche non risultano dovute quando il giudice di merito, con motivazione congrua, valorizzi elementi ostativi quali i precedenti penali, la gravità del fatto e la mancata documentazione di asserite condizioni di salute.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito in ordine al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, se la decisione impugnata ha spiegato in modo non illogico le ragioni del diniego.
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice può legittimamente valorizzare elementi ostativi quali i precedenti penali, la gravità del fatto e l'assenza di documentazione a sostegno di dedotte condizioni personali o di salute.
Come è indicizzato
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