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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28660/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

Un passeggero aveva convenuto davanti al Giudice di pace una compagnia aerea chiedendo, per il ritardo nell’arrivo a destinazione di un itinerario aereo internazionale, la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004, oltre a somme per omessa informazione e assistenza e per danno non patrimoniale. Il Giudice di pace si era dichiarato territorialmente incompetente, indicando come foro competente quello del luogo di residenza dell’attore. Il passeggero aveva allora impugnato l’ordinanza sostenendo che il foro del consumatore non fosse inderogabile e che la compagnia avesse una sede stabile a Roma, tale da radicare la competenza del Giudice di pace di Roma. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che l’ordinanza sulla competenza resa in una causa di valore inferiore a 1.100 euro fosse non appellabile e ricorribile solo per cassazione. Con il ricorso per cassazione il passeggero ha denunciato violazione degli artt. 42, 46 e 339 c.p.c., sostenendo che la pronuncia sulla competenza, avendo contenuto sostanziale di sentenza per la statuizione sulle spese, fosse appellabile e non assoggettabile al solo regolamento di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo con cui si censurava la declaratoria di inammissibilità dell’appello, affermando che le ordinanze del giudice di pace che decidono soltanto sulla competenza, anche dopo la riforma del 2009, sono impugnabili con appello e non esclusivamente con ricorso per cassazione. La sentenza del Tribunale di Roma è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini l’impugnazione applicando il principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regola sull’impugnazione delle decisioni sulla competenza; la Corte richiama il sistema normativo per affermare che, davanti al giudice di pace, l’appello resta proponibile contro l’ordinanza che decide solo sulla competenza.

  • art. 46 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la norma preclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. dinanzi al giudice di pace, ma ciò non elimina l’appellabilità dell’ordinanza sulla competenza resa da tale giudice.

  • art. 339 c.p.c.

    La disposizione va intesa, per le pronunce del giudice di pace sulla competenza, come implicitamente modificata nel senso dell’appellabilità anche delle ordinanze, pur se il testo fa riferimento alle sentenze.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge commessa dal giudice d’appello.

  • art. 279 c.p.c.

    La Corte richiama la forma dell’ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, introdotta dopo la riforma del 2009.

  • art. 281-bis c.p.c.

    Richiamato quale base dell’estensione della disciplina della forma ordinatoria alle decisioni sulla sola competenza nel procedimento davanti al tribunale monocratico, con riflessi anche per il giudice di pace.

  • art. 311 c.p.c.

    Usato per il rinvio della disciplina del tribunale monocratico ai procedimenti davanti al giudice onorario.

  • Reg. CE n. 261/2004

    Menzionato come fonte della domanda originaria di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo.

Massime di principio

  • Le ordinanze del giudice di pace che decidono esclusivamente sulla competenza sono impugnabili con appello, nonostante l’art. 339 c.p.c. faccia testuale riferimento alle sole sentenze.
  • L’art. 46 c.p.c., nel prevedere la specialità del regime dinanzi al giudice di pace, non esclude la reclamabilità in appello della decisione sulla competenza resa in forma di ordinanza.
  • Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un appello proposto contro un’ordinanza sulla competenza del giudice di pace, viola la disciplina processuale se non considera che tale provvedimento è comunque suscettibile di appello.
  • La pronuncia di cassazione con rinvio è necessaria quando il giudice di merito ha erroneamente chiuso il grado di appello per un preteso difetto di impugnabilità, impedendo l’esame del merito dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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