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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32737/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo alla pena di un anno di reclusione per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie. La Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse ammissibile in sede di legittimità, poiché, in presenza di una cosiddetta doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. soltanto quando il ricorrente indichi specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della decisione di secondo grado. Nel caso concreto tale specifica deduzione non risultava formulata. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione impugnata non presentava manifeste illogicità o contraddizioni.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione consente di dedurre il travisamento della prova nei limiti propri del controllo di legittimità; nel caso di doppia conforme, la deduzione richiede la specifica allegazione che il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione soltanto se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la censura non evidenzi i presupposti specifici del travisamento rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La motivazione di merito supera il controllo di legittimità quando non presenta manifeste illogicità o contraddizioni.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica

Testo integrale

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