Cassazione Penale, Sentenza n. 13780/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di furto in abitazione (capi A, B e C). Il difensore denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari: sosteneva che non era stata considerata la disponibilità dei genitori ad ospitare l'indagato a 400 km dai luoghi dei fatti; che il provvedimento si era basato su un precedente dattiloscopico relativo a una diversa situazione (sostituzione con arresti domiciliari cessata senza violazioni); che il Tribunale aveva impropriamente applicato le presunzioni dell'art. 275, comma 3, ignorando il principio del minor sacrificio della libertà personale di cui all'art. 272. Inoltre la difesa rilevava che i fatti sarebbero stati tentati, la pena prevedibile contenuta entro tre anni, le condotte non ripetibili, l'inserimento socio-lavorativo dell'indagato e l'esistenza di un unico precedente che aveva avuto esito con sospensione condizionale della pena; perciò chiedeva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, dichiarando che il Tribunale del riesame ha motivato correttamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere. La decisione ha valorizzato la gravità e le modalità dei reati (tre furti in abitazione di notevole valore, commessi con concorso di più persone e con schema organizzativo e alterazione delle targhe), la prossimità temporale dei fatti e la personalità dell'indagato (pregresse condanne per stupefacenti e molteplici precedenti di polizia per furto e armi). La Corte ha precisato che il Tribunale non ha fatto ricorso a presunzioni illegittime dell'art. 275, comma 3, ma ha effettuato una valutazione prognostica della pericolosità reiterativa conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui le pendenze penali possono concorrere alla valutazione della personalità. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma richiamata per indicare l'organo adito (Tribunale del riesame) nei procedimenti cautelari
richiamata nella contestazione difensiva (presunzioni sulla fuga o sul distacco dall'ambiente). La Corte ha escluso che il Tribunale abbia fatto un uso automatico delle presunzioni del comma 3 e ha affermato che la valutazione è stata prognostica e circostanziata
principio del minor sacrificio possibile della libertà personale: la difesa lo invocava per chiedere misure meno afflittive; la Corte conferma che il principio va bilanciato con la valutazione delle esigenze cautelari concrete e della gravità del fatto
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
criterio dell'attualità del pericolo di reiterazione: interpretato dalla Corte come esigenza di valutazione prognostica, basata su modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
ricorso fondato su presunta inosservanza di norma sostanziale (art. 275); la Corte ha esaminato il vizio e lo ha ritenuto infondato
art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.
richiamata per affermare che la dichiarazione di rinuncia successiva alla trattazione orale è priva di effetto
art. 27, comma secondo Cost.
richiamato per precisare che il principio di non colpevolezza non impedisce di utilizzare pendenze penali come elementi per valutare la personalità ai fini cautelari
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto del ricorso, esecuzione delle formalità previste
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è sufficiente un'asserita offerta di ospitalità familiare se i fatti indicano un elevato grado di organizzazione e pericolo di recidiva
- Il giudice non deve applicare automaticamente presunzioni, ma motivare in modo concreto; tuttavia la presenza di reati gravi, modalità organizzative e precedenti o pendenze a carico possono giustificare misure cautelari afflittive
- Le pendenze penali e i precedenti di polizia, pur non costituendo condanne definitive, possono essere presi in considerazione per la valutazione della personalità e del rischio di reiterazione, senza violare il principio di non colpevolezza
- Il principio del 'minor sacrificio possibile' (misure meno afflittive) deve essere applicato, ma solo se tali misure risultano adeguate a neutralizzare le esigenze cautelari; la mera proposta di arresti domiciliari o braccialetto elettronico necessita di specifica dimostrazione della loro efficacia
- In sede di cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione ex novo degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato per dimostrarne l'insufficienza o il vizio giuridico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13770/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13885/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13911/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13917/2026 del 16/04/2026
- Sentenza penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13768/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →