Cassazione Penale, Ordinanza n. 29016/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p., senza esame del motivo di merito. Per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'imputato per i reati di resistenza e lesioni. Nel ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'interessato, veniva dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, assumendosi che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le deduzioni difensive sul preteso difetto di imputabilità per vizio di mente. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale censura perché ha rilevato un vizio originario del ricorso: la proposizione personale dell'impugnazione, non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo speciale, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p., determina inammissibilità.
Norme richiamate
La disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, è richiamata per affermare che la legittimazione a proporre l'impugnazione va distinta dalle modalità del suo concreto esercizio, che richiede assistenza tecnica per il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, senza formalità, quando il difetto emerge immediatamente dagli atti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamata quale fonte della modifica normativa che ha rafforzato l'esigenza di rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato, distinguendosi tra titolarità del diritto di impugnazione e modalità del suo esercizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, anche avverso provvedimenti cautelari o di altro tipo, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Va distinta la legittimazione a impugnare dalla forma di proposizione dell'impugnazione: la prima riguarda la titolarità sostanziale del diritto, la seconda il suo esercizio processuale, che nel giudizio di cassazione esige rappresentanza tecnica qualificata.
- Quando il difetto di valida sottoscrizione del ricorso emerge ictu oculi, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano, senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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