Sentenza del 18/11/2015 n. 23590 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia aveva aumentato il valore dichiarato del terreno, valorizzando la presenza di un capannone industriale accatastato. La CTR della Campania, accogliendo l'appello della società, aveva annullato l'avviso ritenendo che il capannone, in ferro e con copertura in amianto, destinato alla demolizione, non potesse essere valutato come una costruzione in cemento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c.: secondo il ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto, ma avrebbe dovuto determinare il valore corretto del fondo e, quindi, la misura della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha stabilito che il processo tributario è di impugnazione-merito: se l'avviso è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminare la pretesa e, con valutazione motivata, rideterminarla eventualmente in misura inferiore, nei limiti delle domande; può limitarsi all'annullamento solo in presenza di vizi formali così gravi da impedire l'esame del merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che dovrà svolgere le verifiche e decidere nel merito, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi determinato direttamente il valore del terreno né l'importo dovuto.
Norme richiamate
Art. 112 del codice di procedura civile
Dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, detto giudice non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
La decisione deve rispettare il dovere di pronunciare sul merito della controversia: in presenza di vizi sostanziali, il giudice tributario non può fermarsi all'annullamento dell'accertamento, ma deve valutare la pretesa e rideterminarla, se necessario, nei limiti delle domande delle parti. L'annullamento senza esame del merito è giustificato soltanto da vizi formali che impediscano di identificare i presupposti impositivi e di esaminare il rapporto tributario.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'accoglimento di una contestazione sostanziale contro la quantificazione dell'imposta non comporta automaticamente l'annullamento integrale dell'atto: il giudice deve verificare quale pretesa sia comunque fondata e, se possibile, rideterminarne motivatamente l'importo.
- L'annullamento senza decisione sul merito è appropriato quando un vizio formale particolarmente grave impedisce di individuare i presupposti dell'imposizione o di esaminare il rapporto tributario.
- La rideterminazione giudiziale resta vincolata alle domande formulate dalle parti; il giudice del rinvio deve applicare il principio di diritto e compiere le verifiche di merito necessarie.
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