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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24192/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari, relativa al reato di porto illegale di arma da fuoco in concorso. Il ricorrente denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e omissione di motivazione, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni del denunciante (Butt Qasir Mahmood) e contestando che il comportamento addebitato come fuga/inseguimento fosse effettivamente tale (gli agenti sarebbero stati privi di auto e colori di istituto). Si ricorda che il Tribunale di Roma aveva poi assolto l'imputato per non aver commesso il fatto (sentenza divenuta irrevocabile il 23/03/2021).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ritenendo che sussistesse una condotta del ricorrente idonea a integrare colpa grave (aver causato un litigio con il proprietario del bar e, una volta avvedutosi di essere inseguito dalle forze dell'ordine, aver ingaggiato un inseguimento per impedire l'identificazione), condotta che ha potuto legittimamente determinare l'apparente responsabilità e la misura cautelare originaria. Si è precisato che il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di dolo o colpa grave rilevante ai fini dell'indennizzo, distinta dal giudizio penale di merito. Di conseguenza il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è liquidato al Ministero per le difese svolte.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro per la valutazione del giudice della riparazione circa la sussistenza di condotta che esclude il diritto all'indennizzo; applicata per valutare se vi sia stata colpa grave o dolo che abbia avuto effetto sinergico con l'errore dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Citata per chiarire che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito, con ampia autonomia rispetto al giudizio di merito.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Ribadisce l'autonomia del giudice della riparazione nel valutare le condizioni per l'azione risarcitoria e l'eventuale esistenza di cause di esclusione del diritto alla riparazione.

  • Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007 (Cianci)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la fuga o il mancato ottemperare all'ordine di fermarsi, anche da parte di un innocente, può integrare colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione.

  • Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002 (De Benedictis)

    Richiamata in tema di compensazione delle spese: a nulla va liquidato in favore del Ministero se le difese risultano generiche e non pertinenti ai fini decisionali.

Massime di principio

  • La valutazione per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonoma rispetto al giudizio penale di merito: il giudice della riparazione compie un'analisi ex ante per stabilire se la condotta dell'interessato abbia fatto sorgere una plausibile apparenza di responsabilità tale da giustificare l'intervento dell'Autorità.
  • La 'colpa grave' rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è un concetto oggettivo: si valuta se la condotta, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, potesse prevedibilmente determinare l'intervento coercitivo delle autorità, non se il soggetto abbia colpa penale.
  • Comportamenti come provocare un litigio pubblico e poi sottrarsi all'identificazione (fuga/ostruzione) possono integrare colpa grave anche se l'interessato risulta poi innocente nel processo di merito, e quindi escludere il diritto alla riparazione.
  • Le sole dichiarazioni del denunciante, se imprecise o contraddette da altri riscontri, possono non essere sufficienti per la condanna, ma possono tuttavia costituire elemento legittimante per misure cautelari iniziali se unite ad altri indizi e al comportamento del sospettato.
  • Negli accertamenti per la riparazione è necessario valutare tutte le risultanze processuali (perquisizioni, perizie, dichiarazioni, dinamica dei fatti) con autonomia logico-motivazionale rispetto al processo penale.
  • In caso di rigetto del ricorso per riparazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; il Ministero non ottiene sempre liquidazione per la difesa se le argomentazioni sono generiche o non pertinenti.

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