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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Direttore dell'Accademia e verbali della Commissione giudicatrice relativi a una procedura selettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore dell'Accademia n. 477 del 29 gennaio 2026, il verbale n. 7 del 14 ottobre 2025 e il verbale n. 9 del 22 gennaio 2026 della Commissione giudicatrice, nonché gli atti presupposti. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di ricorso, limitandosi a dare atto delle questioni prospettate e della necessità di un loro approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure e non ha adottato una misura cautelare di sospensione. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione di merito alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027, secondo il calendario da emanare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento della fase di merito, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni sottoposte al giudice cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non concedere la sospensione e tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto quando, nella valutazione del giudice, l'approfondimento necessario debba essere svolto nella fase di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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