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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12332/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione a un fatto di stupefacenti. Dal testo emerge che la doglianza riguardava la contestazione di un'aggravante, ritenuta dalla sentenza impugnata giustificata alla luce dell"ingente quantitativo" di sostanza trattata e della conseguente valutazione di equivalenza tra circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse valida e coerente con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, sicché i motivi di ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati e il ricorso dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo congrua e immune da censure la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell'aggravante contestata, fondata sull'ingente quantitativo di stupefacente trattato e sulla spiegazione del giudizio di equivalenza tra circostanze. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato solo indirettamente dalla formula dell'aggravante contestata e della relativa valutazione, ma il testo non consente di individuare con certezza la norma specifica; l'interpretazione evincibile è che l'aggravante fosse correttamente motivata in relazione al dato quantitativo

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare in modo assertivo la valutazione di merito, quando la sentenza impugnata dia conto in modo congruo dei presupposti dell'aggravante contestata.
  • La sussistenza di un rilevante quantitativo di stupefacente può costituire dato motivazionale idoneo a sorreggere il riconoscimento dell'aggravante, se il giudice di merito esplicita il percorso logico seguito.
  • Il giudizio di equivalenza o bilanciamento tra circostanze è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza assoluta di motivazione; in presenza di motivazione valida il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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