Cassazione Penale, Sentenza n. 9280/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato rilevando che la tesi sulla rilevanza della "residenza" è sostenuta in giurisprudenza da un orientamento (Sez. 5, Sent. n.1789/2011). Ha preso atto della maturazione del termine di prescrizione il 21/07/2022 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; la contestazione riguarda in particolare la qualificazione della "residenza" come dato identificativo rilevante ai fini dell'art. 495 c.p.
Norme richiamate
L'art. 495 è stato considerato rispetto alla questione se la "residenza" costituisca un dato identificativo rilevante ai fini della fattispecie; la Corte segnala che tale interpretazione non è pacifica in giurisprudenza.
Sez. 5, Sentenza n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713
Sez. 5, Sentenza n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713
Orientamento giurisprudenziale che ritiene la "residenza" un dato identificativo ai fini dell'art. 495 c.p.; la Corte di Cassazione segnala che tale tesi è sostenuta solo da questo orientamento.
Prescrizione del reato
La Corte ha rilevato la maturazione del termine prescrizionale al 21/07/2022 e ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se la contestazione penale si fonda su una qualificazione giuridica non pacifica (es. se un elemento come la "residenza" sia un dato identificativo ai fini di una fattispecie), esiste spazio per il ricorso in Cassazione e la questione può essere riesaminata.
- Se nel corso del procedimento o prima della decisione di Cassazione è maturata la prescrizione, la corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La presenza di un contrasto giurisprudenziale (anche se favorevole solo a un orientamento di minoranza) impedisce di definire il ricorso manifestamente infondato e può giustificare l'accoglimento parziale o l'esame della questione.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare con attenzione i termini di prescrizione (data di decorrenza, eventuali sospensioni o interruzioni) e dedurre tempestivamente eccezioni processuali e argomentazioni di diritto sostanziale.
- Per difese efficaci, citare orientamenti giurisprudenziali favorevoli (anche se minoritari) e documentare le ragioni per cui un dato dovrebbe essere considerato o meno "identificativo" ai fini dell'art. 495 c.p. può influire sul giudizio di ammissibilità e sul merito del ricorso.
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