Cassazione Civile, Ordinanza n. 33979/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dopo il rigetto amministrativo della domanda di protezione, il richiedente aveva proposto ricorso al Tribunale di Cagliari chiedendo la protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione umanitaria; il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Cagliari aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa verifica sia delle condizioni generali del Paese di origine, sia, soprattutto, del livello di integrazione raggiunto in Italia. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la necessaria comparazione tra la situazione in Italia e quella in Bangladesh. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la Corte d'appello aveva valutato sia le condizioni di indigenza del richiedente e del Paese di provenienza sia la sua situazione lavorativa in Italia, ritenendola però insufficiente a integrare un effettivo radicamento sociale, anche perché la retribuzione percepita non era idonea a garantire una vita dignitosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la decisione di merito aveva correttamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di una effettiva integrazione sociale in Italia. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore del Ministero controricorrente e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la condizione soggettiva e oggettiva del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani.
- Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa o sociale in Italia deve essere effettiva e apprezzabile; una mera attività lavorativa con reddito insufficiente a garantire una vita dignitosa non è di per sé idonea a fondare il beneficio.
- Il giudice di merito che esamini la domanda di protezione umanitaria può escluderla ove ritenga, con motivazione congrua, che le condizioni personali del richiedente non raggiungano la soglia di compromissione della dignità personale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
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