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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00427/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando la procedura de plano, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza della Corte di appello emessa all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. L'interessato aveva rinunciato ai motivi di merito nell'ambito dell'accordo in appello; nel ricorso per cassazione venivano tuttavia dedotte doglianze che attaccavano motivi già rinunciati, la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi nella determinazione della pena, senza però allegare una illegalità della sanzione inflitta, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte rileva che, in presenza di concordato in appello, il sindacato della cassazione è precluso sui motivi rinunciati e sulle contestazioni sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di merito delimita la cognizione del giudice di appello ai soli motivi non rinunciati; non sono deducibili in cassazione censure relative a motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile, nei termini indicati dalla Corte, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando il motivo sia precluso dalla rinuncia ai motivi di merito.

  • art. 615-bis c.p.p.

    Richiamato nel provvedimento come base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso; il riferimento normativo appare però testualmente incongruo rispetto al contenuto della decisione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di merito produce un effetto devolutivo limitato: in cassazione non possono essere riproposte censure riferite ai motivi rinunciati.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello è inammissibile se deduce la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
  • La sola contestazione della quantificazione della pena non è sufficiente a superare la preclusione derivante dal concordato; occorre allegare che la sanzione sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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