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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44581/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P., per essere gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso con i fratelli Mario e Christian Scialpi, in danno di Ciro Maurizio Caserta. Il ricorrente deduceva: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando l'attendibilità del riconoscimento fotografico e segnalando discrasie nelle dichiarazioni della persona offesa (diverse indicazioni sulle armi, accento napoletano vs origine del ricorrente, altezza/corporeità, omissione dei tatuaggi, ricerca di foto su Instagram, presunto alibi del ricorrente al mare); (2) carenza di specifica motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sull'attualità e concretezza del pericolo di commissione di ulteriori reati della medesima specie e sul pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico, valutati dal Tribunale di Taranto, potevano costituire gravi indizi di colpevolezza e che le obiezioni mosse (discrasie sulle armi, accento, altezza, tatuaggi, Instagram, alibi) non dimostravano manifesta illogicità o contraddizione della motivazione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non ha confrontato in modo circostanziato la motivazione del Tribunale circa la concretezza e attualità del pericolo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna immediata remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti di sindacato della Corte di Cassazione sul vizio di motivazione nei ricorsi per cassazione: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibile

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza come presupposto per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico possono costituire tali indizi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari): la Corte richiede motivazione adeguata sulla concretezza e attualità del pericolo, ma censure generiche in cassazione sono inammissibili

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di riesame; richiamata in relazione al controllo della motivazione resa dal giudice del riesame

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sul trattenimento del provvedimento in caso di mancata immediata remissione in libertà e sull'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari, la Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione: può intervenire solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e non per una diversa valutazione dei fatti o della attendibilità delle fonti già valutate dal giudice di merito
  • Le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico possono da sole integrare gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, purché il giudice di merito motivi la valutazione di attendibilità
  • In caso di apparenti discrepanze nelle dichiarazioni della vittima (blend di dettagli su armi, accento, altezza, tatuaggi), tali incongruenze non sono automaticamente decisive se il nucleo essenziale dei fatti e il riconoscimento restano coerenti e il giudice ne ha dato spiegazione logica
  • Per censurare la sussistenza delle esigenze cautelari in cassazione è necessario un motivo specifico e circostanziato che si confronti con la motivazione resa dal giudice di merito; argomentazioni generiche sono inammissibili
  • La mancata specificità nel formulare le doglianze processuali espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni (spese e ammende)

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