Cassazione Penale, Ordinanza n. 01667/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato. Il ricorso contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo l'illogicità dell'apparato argomentativo attraverso una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova. La Corte ha tuttavia rilevato, in via preliminare, che il ricorso era stato proposto oltre il termine di impugnazione, pari a quindici giorni nel caso di trattazione cartolare, con conseguente inapplicabilità dell'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza. In ogni caso, ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo: la sentenza di appello con motivazione contestuale è stata pronunciata, depositata e notificata il 13/03/2025, il termine per impugnare è scaduto il 28/03/2025 e il ricorso è stato depositato il 31/03/2025. La Corte ha aggiunto che, comunque, le doglianze erano manifestamente infondate perché miravano a una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita alla Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
termine di impugnazione previsto dalla legge; aumento di quindici giorni; giudicato in assenza
Il termine di impugnazione resta di quindici giorni quando vi è trattazione cartolare; in tale ipotesi l'imputato non può essere considerato giudicato in assenza e non beneficia dell'aumento di quindici giorni previsto dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
senza formalità di procedura
La causa di inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- In caso di trattazione cartolare, il termine per proporre impugnazione è quello ordinario di quindici giorni e non opera l'aumento previsto per l'imputato giudicato in assenza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione, quand'anche le censure riguardino il merito della decisione.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle risultanze processuali, né proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle prove.
- Il controllo di legittimità non può risolversi in un raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni, essendo preclusa alla Cassazione la sovrapposizione del proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01656/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01657/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01659/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01660/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01662/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01663/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →