Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è stata quindi lasciata ferma, inclusi il riconoscimento della recidiva, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo tre censure: 1) violazione di legge per omessa esclusione della recidiva, sostenendo che l'aggravante sarebbe stata applicata senza un corretto apprezzamento in concreto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva motivato l'applicazione della recidiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando il rapporto tra fatto e precedenti condanne e la perdurante inclinazione al delitto. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e anche aspecifico, perché non confrontato con la motivazione d'appello, che aveva confermato una pena già determinata in misura inferiore al minimo edittale (8 mesi di reclusione ed euro 400 di multa). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretto anche dal solo rilievo dei precedenti penali dell'imputato, quando la motivazione sia congrua e non illogica.
Norme richiamate
Il giudice deve valutare in concreto la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, anche nel giudizio sulla recidiva e nella determinazione della pena, considerando il rapporto tra fatto contestato e precedenti condanne.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione illogica o mancante; il diniego può fondarsi anche sui precedenti penali dell'imputato.
Non citato esplicitamente; nessuna interpretazione evincibile.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata o confermata con un richiamo automatico alla gravità dei fatti o alla distanza temporale tra essi: occorre una valutazione concreta della relazione tra il nuovo reato e i precedenti penali, verificando se questi ultimi esprimano una persistente attitudine criminosa rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando non si confronti specificamente con la motivazione del giudice di merito e non indichi gli elementi fattuali che renderebbero la pena sproporzionata.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, compresi i precedenti penali.
Come è indicizzato
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