Cassazione Civile, Ordinanza n. 04386/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una pluralità di cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione delle stesse e l’intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. La commissione di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello, l’ente della riscossione aveva sostenuto l’ammissibilità del gravame, ma il giudice di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve per impugnare decorresse dalla notificazione della sentenza di primo grado, eseguita sia al difensore costituito sia direttamente alla parte, con modalità ritenute idonee. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato che una semplice nota del difensore per chiedere l’esecuzione della sentenza potesse far decorrere il termine breve, richiamando gli artt. 170 e 285 c.p.c. e gli artt. 38 e 51 del d.lgs. 546/1992; con il secondo ha censurato la legittimazione della parte a richiedere l’attestazione di passaggio in giudicato e, soprattutto, la validità della notificazione della sentenza effettuata direttamente dalla parte contribuente, senza il tramite del difensore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva fatto decorrere il termine breve dall’avvenuta notificazione della sentenza, non dalla mera istanza di pagamento delle spese. Ha dichiarato inammissibile anche la parte del secondo motivo relativa alla richiesta di attestazione del passaggio in giudicato, perché irrilevante rispetto alla decisione sulla tardività dell’appello. Quanto alla validità della notificazione, la Corte ha affermato che, nel processo tributario, dopo la modifica dell’art. 38 d.lgs. 546/1992 operata dal d.l. 40/2010, è valida e idonea a far decorrere il termine breve anche la notificazione diretta della sentenza eseguita dalla parte personalmente, sia mediante servizio postale sia mediante consegna diretta all’ufficio finanziario nei modi previsti dall’art. 16 del medesimo decreto. Poiché la notificazione della sentenza era avvenuta e l’appello era stato proposto oltre il termine breve, la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La ricorrente ha invocato il vizio di violazione di legge processuale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inidoneità della nota del difensore a far decorrere il termine breve; la Corte ha chiarito che il punto decisivo era la notificazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente sulla notificazione della sentenza; la Corte ha osservato che nel processo tributario opera la disciplina speciale dell’art. 38 d.lgs. 546/1992.
Come modificato dal d.l. 40/2010, consente la notificazione della sentenza anche secondo le modalità dell’art. 16 d.lgs. 546/1992, con idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Il termine breve per proporre appello decorre dalla notificazione valida della sentenza.
Nel processo tributario prevede forme di notificazione diretta alternative, comprese la spedizione postale in plico raccomandato e la consegna all’impiegato addetto.
Individua i luoghi presso i quali possono essere eseguite le notificazioni previste dalla disciplina tributaria.
Ha modificato l’art. 38 d.lgs. 546/1992, semplificando la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
Legge di conversione del d.l. 40/2010 che ha recepito la modifica dell’art. 38 d.lgs. 546/1992.
Richiamato dalla disciplina generale delle notificazioni, ma superato, per la notifica della sentenza nel processo tributario, dalla disciplina speciale introdotta nel 2010.
art. 38 e art. 51 d.lgs. 546/1992
In combinazione, disciplinano la notificazione della sentenza e la decorrenza del termine breve per impugnare nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dopo la riforma del 2010, la notificazione della sentenza può essere validamente effettuata anche direttamente dalla parte, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario, nei modi previsti dall’art. 16 d.lgs. 546/1992.
- La notificazione diretta della sentenza eseguita con modalità conformi alla disciplina tributaria è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 51 d.lgs. 546/1992.
- Le forme di notificazione diretta previste dall’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 sono alternative tra loro e ciascuna richiede le proprie specifiche modalità e prove di ricezione.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La legittimazione della parte a compiere adempimenti connessi al passaggio in giudicato è questione irrilevante se la decisione impugnata si fonda esclusivamente sulla tempestività della notificazione della sentenza e sulla conseguente tardività dell’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04282/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04285/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04287/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →