Sentenza del 16/02/2015 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Soggetti passivi - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese - Estinzione della società e cessazione della capacità di stare in giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento notificato al liquidatore dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese. La cancellazione determina l'estinzione della società e la cessazione della sua capacità di stare in giudizio a partire dalla data della pubblicità della cancellazione. Di conseguenza, l'avviso notificato alla società estinta, anche se indirizzato al liquidatore quale suo legale rappresentante, è nullo. Il difetto originario della capacità processuale è inoltre rilevabile d'ufficio.
La decisione
La pretesa fiscale non può essere validamente fatta valere nei confronti della società già estinta. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto indirizzare la pretesa direttamente nei confronti dei soci, nei limiti delle somme eventualmente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, oppure nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento fosse dipeso da loro colpa. L'avviso di accertamento notificato al liquidatore in rappresentanza della società estinta è pertanto nullo.
Norme richiamate
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
La norma conferma che la cancellazione dal Registro delle imprese estingue la società, ma consente ai creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria, di agire successivamente nei confronti dei soci o dei liquidatori secondo i limiti e le condizioni previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta, dalla data della relativa iscrizione, l'estinzione della società e la perdita della capacità di essere parte nei processi.
- Gli atti tributari notificati alla società dopo la sua estinzione sono in linea generale invalidi se la società è indicata come destinataria tramite il suo ex rappresentante.
- L'Amministrazione finanziaria deve indirizzare le pretese successive all'estinzione verso i soci, entro il valore di quanto da essi ricevuto in sede di liquidazione, oppure verso i liquidatori quando sia dimostrata una loro responsabilità colposa.
- La responsabilità dei soci e dei liquidatori non è automatica né illimitata: richiede il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dall'art. 2495 del Codice civile.
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