Sentenza del 16/02/2015 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2003, somme relative a due fatture passive emesse da una ditta risultata inesistente, ritenendo che documentassero operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'accertamento, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto compensare i maggiori costi disconosciuti con i ricavi collegati a una fattura emessa dal contribuente. L'Agenzia ha impugnato tale decisione, sostenendo che, in materia di IVA, non è consentita la compensazione tra IVA relativa a operazioni inesistenti e IVA a monte detratta. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello o, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute e il rimborso delle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale del contribuente. Ha riformato la sentenza di primo grado, rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento e dichiarato legittima la pretesa fiscale. È stata esclusa la possibilità di compensare i costi relativi a fatture per operazioni inesistenti con i ricavi derivanti da fatture emesse dal contribuente. Il contribuente non ha inoltre fornito prova dell'effettiva esistenza e dell'inerenza all'attività d'impresa delle operazioni documentate dalle fatture passive. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000 per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato.
La norma rende l'imposta dovuta dal soggetto che emette la fattura per operazioni inesistenti, sulla base del solo contenuto documentale della fattura. L'obbligazione è considerata autonoma e non può essere compensata con l'IVA a monte relativa ad altre operazioni.
Art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'esistenza di un acquisto o di un'importazione effettiva, effettuata nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, nonché l'inerenza del bene o servizio all'attività economica.
Art. 26, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina delle variazioni dell'imposta non può essere utilizzata per neutralizzare gli effetti di fatture relative a operazioni inesistenti quando manca il presupposto reale dell'operazione.
Art. 2697 codice civile
Chi intende esercitare il diritto alla detrazione deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, inclusi l'effettività dell'acquisto e il suo collegamento con l'attività imprenditoriale.
Art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla tesi secondo cui una dichiarazione IVA incompleta, anziché omessa, avrebbe dovuto comportare una violazione formale sanzionabile. La decisione non ha accolto tale argomentazione.
Massime di principio
- Quando una fattura documenta un'operazione oggettivamente inesistente, l'IVA indicata non può essere utilizzata dal destinatario per ottenere la detrazione né può essere compensata con l'IVA relativa ad altre operazioni.
- Il recupero fiscale del costo risultante da una fattura inesistente può essere effettuato integralmente; non è obbligatorio ridurre la rettifica compensandola con ricavi o altre poste attive collegate a fatture ritenute fittizie.
- Il contribuente che invoca la detrazione deve provare non solo la propria qualità di imprenditore, ma anche l'effettiva esistenza dell'acquisto e la sua inerenza all'attività esercitata.
- La presenza di anomalie contabili ed extracontabili, come il coinvolgimento di un fornitore inesistente o l'assenza di collegamento temporale e oggettivo tra acquisti e lavori eseguiti, può costituire una base probatoria significativa per l'accertamento.
- In caso di soccombenza in appello, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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