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Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 27 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Sanzioni - Monitoraggio fiscale - Obblighi dei promotori finanziari - Investimenti all'estero su delega dei clienti - Obbligo di compilazione del quadro RW - Sussiste - Responsabilità sanzionatoria - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il promotore finanziario sosteneva, in sostanza, di non essere tenuto a compilare il quadro RW per gli investimenti detenuti all'estero dai clienti, poiché operava sulla base di deleghe e non era il proprietario delle somme. La controversia riguardava anche l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.L. 167/1990, come modificato dalla L. 97/2013, nonché la successione delle leggi nel tempo e il cumulo giuridico.

La decisione

La sentenza ha ritenuto sussistente l'obbligo di compilazione del quadro RW. Il promotore finanziario che, in virtù delle deleghe ricevute, compie autonomamente operazioni sui patrimoni esteri dei clienti è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, indipendentemente dal fatto che la delega sia generale o speciale. Sono quindi applicabili le sanzioni amministrative previste dal D.L. 167/1990, tenendo conto delle regole sulla successione delle leggi nel tempo e sul cumulo giuridico.

Norme richiamate

  • Articoli 5 e 6 del D.L. 167/1990

    Prevedono gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività finanziarie e agli investimenti detenuti all'estero e le sanzioni amministrative per le relative violazioni. L'obbligo può gravare anche su chi esercita poteri dispositivi o gestori sulle attività, pur non essendone formalmente proprietario.

  • Legge 97/2013

    Ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale e del quadro RW, incidendo anche sul regime sanzionatorio applicabile alle violazioni.

Massime di principio

  • Ai fini del monitoraggio fiscale, la titolarità formale delle attività estere non è necessariamente decisiva: può essere sufficiente l'esercizio autonomo di poteri dispositivi o gestori sulle stesse.
  • Chi opera professionalmente su patrimoni esteri altrui in virtù di una delega, anche se generale o speciale, deve verificare se la delega comporti un effettivo potere di movimentazione autonoma e, in tal caso, considerare l'obbligo di compilazione del quadro RW.
  • L'assenza di proprietà delle somme o dei conti non esclude automaticamente la responsabilità per gli obblighi di monitoraggio fiscale.
  • In caso di modifiche normative, occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis e verificare l'eventuale applicazione delle regole sulla successione delle leggi e sul cumulo giuridico delle sanzioni.

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