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Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Sono indeducibili gli interessi passivi compresi nel costo per l'acquisto di beni strumentali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando il recupero a tassazione di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e la ripresa di costi relativi alla costruzione di un immobile commerciale, ritenuti non inerenti. Ha inoltre contestato la quantificazione degli interessi passivi indeducibili. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale sostenendo che gli interessi passivi relativi al finanziamento per l'acquisto del terreno e la realizzazione del bene strumentale dovessero essere capitalizzati e dedotti esclusivamente mediante le quote di ammortamento del bene.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i giudizi per connessione, ha respinto gli appelli principali del contribuente e ha confermato il recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate e dei costi ritenuti non inerenti. Ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che gli interessi passivi già compresi nel costo di un bene strumentale non sono autonomamente deducibili, ma rilevano fiscalmente soltanto attraverso le quote di ammortamento del bene cui si riferiscono. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

    Gli interessi passivi direttamente riferibili all'acquisto o alla realizzazione di un bene strumentale, se capitalizzati nel costo del bene, non possono essere dedotti separatamente; la deduzione avviene tramite le quote di ammortamento del bene.

  • Art. 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b).

    Gli interessi già incorporati nel costo fiscalmente riconosciuto del bene seguono il regime fiscale del bene stesso e non quello della deduzione autonoma degli interessi passivi.

  • Art. 109, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I costi sono deducibili soltanto se inerenti all'attività d'impresa; nel caso esaminato, il contribuente non ha dimostrato adeguatamente l'inerenza di una parte dei costi sostenuti per la costruzione dell'immobile commerciale.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi per soggetti o oggetto; la Commissione ha riunito i giudizi relativi ai due anni d'imposta.

Massime di principio

  • Gli interessi passivi direttamente connessi all'acquisto o alla costruzione di un bene strumentale, quando capitalizzati nel costo del bene, non sono deducibili autonomamente nell'esercizio in cui sono sostenuti, ma soltanto attraverso l'ammortamento del bene.
  • In caso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può basarsi sui dati dei conti correnti; spetta al contribuente fornire una prova analitica, concreta e documentale dell'origine non imponibile delle somme.
  • Spiegazioni generiche, contraddittorie o prive di documenti non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dai movimenti bancari.
  • La deduzione dei costi richiede la dimostrazione della loro effettiva inerenza all'attività d'impresa, oltre alla loro corretta contabilizzazione e documentazione.
  • L'esito favorevole di un'autotutela parziale, che riduca gli importi inizialmente accertati, non impedisce all'Amministrazione di difendere in giudizio le riprese fiscali ancora contestate.

Testo integrale

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