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Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Pavia

ACCERTAMENTO - Notifica accertamento - Mancato rispetto del termine di notifica - Decadenza accertamento - Consegue - Raddoppio termini - Informativa reato - Mancata allegazione - Decadenza accertamento - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tardività dell’accertamento, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ha inoltre contestato l’eventuale applicazione del raddoppio dei termini, poiché l’atto si limitava a prevedere la presentazione di un’informativa di reato senza indicare adeguatamente gli elementi del reato e senza allegare o dimostrare l’effettiva presentazione della denuncia.

La decisione

L’accertamento relativo all’anno 2008, notificato nel 2013, è stato ritenuto tardivo rispetto al termine ordinario. Il semplice riferimento, nell’atto impositivo, alla possibile presentazione di un’informativa di reato non è stato considerato sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini, in assenza di riscontro dell’effettiva denuncia e della relativa allegazione o adeguata indicazione. Ne consegue la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.

Norme richiamate

  • Termine ordinario di decadenza per l’accertamento tributario

    31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine ordinario previsto dalla legge; la notifica oltre tale termine comporta la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.

  • Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

    Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l’atto menzioni una possibile informativa di reato. Occorre un’effettiva contestazione di fatti riconducibili a un reato tributario e un adeguato riscontro della denuncia o dell’informativa, nonché la sua riferibilità all’accertamento.

Massime di principio

  • La tempestività della notifica deve essere verificata calcolando il termine di decadenza a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione.
  • Un accertamento notificato oltre il termine ordinario è normalmente nullo o comunque illegittimo per decadenza, salvo che l’Amministrazione dimostri validamente l’applicabilità di una disciplina speciale.
  • Il raddoppio dei termini non può essere fondato su una formula generica o meramente eventuale contenuta nell’avviso: devono emergere elementi concreti di una violazione penalmente rilevante.
  • La mancata allegazione della denuncia o l’assenza di prova della sua effettiva presentazione indebolisce, e può escludere, la possibilità di applicare il raddoppio dei termini.
  • In una situazione analoga è opportuno confrontare la data di notifica con il termine ordinario e verificare se l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato e documentato l’eventuale raddoppio.

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