Cassazione Penale, Sentenza n. 7324/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva confermato la decisione a favore del detenuto, la quale autorizzava la ricezione e l'acquisto di riviste diverse da quelle indicate nella Tabella (modello 72) gestita tramite la c.d. impresa di mantenimento. Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 dell'Ordinamento penitenziario, l'illegittimo esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all'Amministrazione penitenziaria, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con richiamo ai gravi oneri organizzativi e di sicurezza derivanti dall'obbligo di consentire l'acquisto indiscriminato di pubblicazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo legittima la regolamentazione contenuta nella Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 che impone l'acquisto di stampa attraverso canali controllati e limita la ricezione alle testate indicate nella Tabella (modello 72). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, di conseguenza, ha rigettato definitivamente il reclamo proposto dal detenuto. Motivi principali: il regime speciale ex art. 41-bis mira a prevenire comunicazioni illecite con l'esterno e l'Amministrazione ha un margine regolamentare per stabilire limitazioni proporzionate; le prescrizioni ministeriali sono compatibili con i diritti costituzionalmente garantiti purché non traducano le misure in una negazione surrettizia dei diritti e l'Amministrazione garantisca canali efficienti per l'accesso alla stampa; non può essere riconosciuta un'autorizzazione generale e a priori senza allegazione concreta dell'inerenza della pubblicazione ai diritti fondamentali.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina il procedimento di reclamo al Magistrato di sorveglianza; il ricorso aveva ad oggetto un provvedimento impugnabile ai sensi di questa norma
Prevede il regime speciale con misure volte a impedire comunicazioni illecite tra detenuti e l'esterno; attribuisce al Ministro e all'Amministrazione poteri per adottare limitazioni (tra cui la limitazione degli oggetti ricevibili dall'esterno) giustificate da esigenze di ordine e sicurezza
Norma richiamata nel ricorso; contestualmente al quadro normativo generale del trattamento detentivo, incide sui poteri e sulle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria
art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen.
Prevede limiti alla ricezione di materiale dall'esterno in casi ordinari; la Corte ha osservato che tale disposizione non esclude misure ulteriori giustificate dal regime speciale ex art. 41-bis
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Dettaglia l'organizzazione del circuito detentivo speciale stabilendo che l'acquisto di stampa da parte dei ristretti in regime 41-bis debba avvenire tramite impresa di mantenimento o personale delegato e vietando la ricezione dall'esterno; la Corte l'ha ritenuta legittima nei limiti della proporzionalità
Sentenza Corte Costituzionale n. 122 del 8 febbraio 2017
Ha ritenuto compatibile con la Costituzione la disciplina che impone l'acquisizione della stampa tramite canali istituzionali nei casi di regime speciale, sottolineando tuttavia l'obbligo dell'Amministrazione di non trasformare le misure in negazione pratica dei diritti
Massime di principio
- La limitazione dell'acquisto e della ricezione di stampa per i detenuti sottoposti al regime 41-bis tramite canali controllati e liste approvate è legittima se giustificata da esigenze di ordine e sicurezza e proporzionata.
- Il giudice di sorveglianza può sindacare la legittimità e la proporzionalità delle misure amministrative, ma non può surrogarsi sistematicamente all'Amministrazione né riconoscere autorizzazioni generali prive di specifica allegazione di rilevanza per diritti fondamentali.
- Le misure restrittive non devono tradursi in una negazione sostanziale dei diritti fondamentali: l'Amministrazione è tenuta a garantire canali efficienti e tempi ragionevoli per l'accesso alla stampa autorizzata.
- Una richiesta di autorizzazione alla ricezione di pubblicazioni deve essere valutata concretamente: il detenuto può ottenere singole autorizzazioni se dimostra l'effettiva pertinenza delle pubblicazioni a diritti costituzionalmente tutelati o la mancanza di rischi per la sicurezza.
- I rimedi giurisdizionali sono efficaci per contestare abusi o eccessi discrezionali, ma le valutazioni organizzative e di sicurezza rimangono in primo luogo di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.
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