Cassazione Penale, Sentenza n. 25267/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CARCHIDI: deduce la nullità del decreto di citazione per omissione dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in contumacia, con conseguente vizio di procedimento e mancata declaratoria di contumacia in primo grado. SANTAGATA: deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello non avrebbe fornito una valutazione compiuta delle risultanze e non avrebbe dimostrato in modo certo la riconducibilità allo stesso dello scritto pubblicato (sottoscritto con una sigla che, secondo un teste, avrebbe potuto essere usata anche da altri); censura inoltre il trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione sui criteri di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. In ordine al motivo di Carchidi, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di "assenza" dell'imputato (e non di contumacia), posto che il processo è regolato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha eliminato l'istituto della contumacia; la notifica personale del decreto di citazione del 9/9/2016 dimostra la conoscenza del giudizio. L'omesso avvertimento sulla contumacia non è causa di nullità. Quanto al motivo di Santagata, la Corte ha ritenuto che il dubbio prospettato (che altri potessero usare la stessa sigla) sia meramente ipotetico e privo di riscontro fattuale: la prova della riconducibilità del contenuto all'imputato può fondarsi sulla firma abituale e su elementi convergenti; il dubbio astratto non è sufficiente. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta la legge come eliminazione dell'istituto della contumacia; pertanto l'omesso avvertimento circa la contumacia non comporta nullità del procedimento e si utilizza la declaratoria di "assenza" previa verifica della conoscenza del giudizio.
art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Sebbene l'avvertimento previsto dall'art. 429 c.1 lett. f) sia ancora presente nella formulazione normativa, la Corte richiama che la funzione informativa dell'avviso non comporta più la nullità per omessa indicazione, alla luce della eliminazione dell'istituto della contumacia.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017 (Rv. 271497)
Viene richiamata per affermare che l'omissione dell'avvertimento sulla contumacia non costituisce causa di nullità, confermando l'orientamento interpretativo relativo alla legge n. 67/2014.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021 (Rv. 281647)
Richiamata in relazione al principio secondo cui il dubbio alternativo deve essere "ragionevole" e supportato da elementi fattuali: ipotesi congetturali, pur plausibili, non sono idonee a scardinare una ricostruzione probatoria altrimenti confermata.
Massime di principio
- L'istituto della "contumacia" è stato sostanzialmente superato dalla legge n. 67/2014: nei procedimenti successivi a tale riforma l'omesso avvertimento sulla contumacia non comporta automaticamente nullità; è invece rilevante comprovare la conoscenza del giudizio da parte dell'imputato (es. notifica personale).
- La dichiarazione di "assenza" dell'imputato è procedimentalmente corretta se il giudice verifica che l'imputato aveva effettiva conoscenza del procedimento; l'assenza non incolpevole non impedisce lo svolgimento del processo.
- In tema di prova dell'autorialità di contenuti online, la riattribuzione di uno scritto a un soggetto può fondarsi su elementi convergenti (es. uso abituale di una firma/sigla, gestione riconducibile di un sito/pagina); ipotesi alternative prive di riscontro fattuale restano mere congetture e non bastano a creare un dubbio "ragionevole" utile a escludere la responsabilità.
- Per contestare la motivazione di una sentenza in appello è necessario indicare punti specifici e dimostrare come la valutazione delle prove sia manifestamente carente o illogica; obiezioni generiche sulla insufficienza motivazionale sono difficilmente idonee a ribaltare la decisione se la motivazione alternativa è supportata da elementi probatori.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena o delle sanzioni pecuniarie) devono essere specifiche: per avere rilievo occorre che il giudice non abbia indicato i criteri adottati o che l'applicazione dei criteri sia irragionevole o contraddittoria.
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