Sentenza del 22/07/2024 n. 20142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per il 2008, maggiori redditi pari a 252.227,18 euro ai fini IRPEF, IVA e IRAP. A.A. aveva impugnato l’avviso contestando, tra l’altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: dopo la consegna del PVC l’11 novembre 2013, l’avviso era stato notificato dopo soli 53 giorni, il 3 gennaio 2014. Aveva inoltre contestato l’accesso della Guardia di Finanza allo studio professionale ad uso promiscuo con l’abitazione, asseritamente privo dell’autorizzazione della Procura, e le riprese fondate su indagini bancarie, inclusi prelevamenti per 58.537,96 euro. La CTP di Como aveva annullato l’avviso per violazione del termine; la CTR della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva ritenuto che la violazione non comportasse nullità e che la prossimità della decadenza giustificasse l’urgenza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la violazione del termine di 60 giorni comporta, di regola, l’illegittimità dell’avviso emesso anticipatamente. La prossimità della scadenza del termine di decadenza dell’accertamento, da sola, non costituisce una ragione d’urgenza idonea a derogare al termine. Spetta all’Amministrazione allegare e provare eventuali ragioni d’urgenza concrete e diverse, esistenti al momento dell’emissione; il giudice del rinvio potrà inoltre valutare eventuali altre ragioni che giustifichino la deroga. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, quindi la Cassazione non ha deciso nel merito le questioni sull’accesso e sui prelevamenti bancari. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l' art. 12 , comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale
Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio del contribuente. Se l’avviso viene emesso prima della sua scadenza, è illegittimo salvo che ricorrano specifiche ragioni d’urgenza. L’effettiva sussistenza di tali ragioni al momento dell’emissione deve essere provata dall’Amministrazione; la sola prossimità della decadenza dell’azione accertativa non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali dell’attività, occorre rispettare il termine di 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura, così da consentire al contribuente di presentare osservazioni.
- L’emissione anticipata dell’avviso può essere giustificata solo da ragioni d’urgenza specifiche ed effettive, riferibili al caso concreto e al momento dell’emissione; l’Amministrazione deve provarle.
- La sola vicinanza della scadenza del termine di decadenza dell’accertamento non basta a giustificare il mancato rispetto dei 60 giorni.
- L’accoglimento del ricorso in Cassazione per una questione procedurale non implica che siano decise anche le contestazioni di merito rimaste assorbite: queste possono essere esaminate nel giudizio di rinvio.
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