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Sentenza

Sentenza n. 3564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7331/2025, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20180001414 dell’11 gennaio 2018, di rigetto della Richiesta di verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098317R105 nonché di tutti gli altri presupposti e per l’accertamento del diritto all’approvazione della RVC e per la conseguente condanna

Giustizia amministrativa202505110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 7331/2025 e, in primo grado, provvedimento del GSE di rigetto della richiesta di verifica e certificazione relativa a cinque impianti fotovoltaici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva richiesto al GSE la verifica e certificazione di una RVC standardizzata relativa a cinque impianti fotovoltaici ai sensi della scheda tecnica 7T. Il GSE aveva respinto la richiesta ritenendo non ammissibile uno degli impianti, installato presso un’attività di autodemolizione ubicata in un edificio catastalmente classificato D7, poiché la scheda 7T sarebbe applicabile soltanto alla categoria CIV-GEN, riferita ai settori residenziale, agricolo e terziario. Nel ricorso di primo grado la società aveva dedotto: violazione della disciplina sui certificati bianchi e della scheda 7T, sostenendo che la scheda non limitasse l’incentivo a specifici settori; difetto di istruttoria e motivazione, per avere il GSE valorizzato il dato catastale senza considerare l’attività effettivamente esercitata e i relativi codici ATECO; violazione dei principi di partecipazione, proporzionalità, legittimo affidamento e buona fede, per non avere il GSE valutato la richiesta di espungere dalla RVC il solo impianto non conforme, approvando parzialmente la richiesta per gli altri quattro impianti. In appello la società ha dedotto errori di giudizio, omessa pronuncia, motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di primo grado, riproponendo le censure sulla portata della scheda 7T, sulla qualificazione industriale dell’attività e sulla mancata valutazione della RVC parziale; ha inoltre impugnato il capo relativo alle spese.

La decisione

L’appello è stato accolto soltanto in parte. Il Consiglio di Stato ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la scheda tecnica 7T, attraverso il richiamo alla categoria CIV-GEN della Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione EEN 9/11, circoscriva gli interventi incentivabili ai settori residenziale, agricolo e terziario. In assenza di una diversa indicazione del settore di intervento, la categoria di intervento assume rilievo determinante e l’installazione fotovoltaica deve riferirsi a un’attività rientrante nella categoria CIV-GEN. I chiarimenti operativi del GSE del 2017 sono stati quindi considerati meramente ricognitivi e non innovativi. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell’attività di autodemolizione come attività industriale, valorizzando la natura specifica dell’attività di deposito, demolizione e recupero di materiali e il riferimento alla disciplina delle industrie insalubri. È stata ritenuta irrilevante la disciplina delle imprese energivore invocata dalla società, poiché non idonea a definire il perimetro delle attività industriali ai fini della scheda 7T. È stato invece accolto il terzo motivo: il GSE non aveva esaminato l’esplicita richiesta di stralciare dalla RVC l’impianto non conforme, benché la società avesse prodotto una rendicontazione aggiornata e sostenuto che gli altri quattro impianti raggiungessero comunque la dimensione minima. L’Amministrazione deve prendere posizione nel provvedimento finale sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, soprattutto quando esse contengano una domanda ulteriore e autonoma. La motivazione difensiva sulla natura necessariamente unitaria della RVC costituiva integrazione postuma non consentita. Inoltre, il GSE avrebbe dovuto verificare la possibilità di una valutazione frazionata degli impianti, poiché il rigetto integrale della RVC, pur in presenza di un solo impianto non conforme, può violare il principio di proporzionalità qualora gli altri impianti siano autonomamente conformi e la soglia minima sia comunque rispettata. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente a tale profilo, con obbligo di riesercizio del potere. Il quarto motivo sulle spese è stato respinto: la condanna alle spese secondo soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice e può essere censurata in appello solo in caso di manifesta abnormità o irrazionalità; l’importo liquidato non era abnorme. Le spese del doppio grado sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • Scheda tecnica 7T

    Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

    La scheda è applicabile agli interventi riconducibili alla categoria CIV-GEN, riferita ai settori residenziale, agricolo e terziario; la categoria di intervento è determinante per individuare le attività incentivabili.

  • Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11

    CIV-GEN: Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione

    Il richiamo contenuto nella scheda 7T rende rilevante la corrispondenza dell’attività al perimetro della categoria CIV-GEN.

  • art. 7.2 dell’Allegato A alla deliberazione EEN 9/11

    L’allegata Tabella 2 raggruppa gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi dell’articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in categorie omogenee per settore d’intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata dai decreti ministeriali stessi

    La disposizione conferma che le categorie della Tabella 2 definiscono caratteristiche omogenee degli interventi e consentono di individuare il settore rilevante quando la scheda tecnica non fornisca ulteriori specificazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni argomentazione del privato, ma deve comunque prendere posizione nel provvedimento finale sul mancato accoglimento delle osservazioni, in particolare quando contengano una domanda autonoma.

  • artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990

    I principi di partecipazione e motivazione impediscono che una domanda espressamente formulata nelle osservazioni al preavviso di rigetto resti priva di esame.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di proporzionalità impone di valutare, nell’ambito di una richiesta cumulativa relativa a più impianti, se sia possibile limitare il rigetto al solo intervento non conforme quando gli altri interventi siano autonomamente ammissibili.

  • art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

    Il richiamo alla disciplina delle industrie insalubri costituisce elemento valorizzabile per qualificare come industriale l’attività di deposito, demolizione di autoveicoli e recupero di materiali.

Massime di principio

  • Quando una scheda tecnica incentivante richiama una categoria di intervento definita da una disciplina generale, e non indica autonomamente un diverso settore di intervento, la categoria richiamata delimita le attività ammissibili e deve essere verificata in relazione all’attività esercitata e alla destinazione dell’edificio su cui è realizzato l’intervento.
  • I chiarimenti operativi dell’amministrazione non introducono un requisito nuovo quando si limitano a esplicitare una delimitazione già desumibile dal rinvio contenuto nella disciplina tecnica alla categoria normativa di intervento.
  • A seguito del preavviso di rigetto, l’amministrazione non è tenuta a replicare analiticamente a ogni argomentazione difensiva, ma deve esaminare e motivare il mancato accoglimento di ogni domanda autonoma formulata dall’interessato; la motivazione non può essere integrata per la prima volta negli atti difensivi del giudizio.
  • In una richiesta cumulativa di certificazione o incentivo relativa a più impianti, l’amministrazione deve verificare se il singolo intervento non conforme possa essere espunto e se gli altri interventi siano autonomamente ammissibili e consentano comunque il raggiungimento della soglia minima prevista. Il rigetto integrale senza tale verifica può violare il principio di proporzionalità.
  • La condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza costituisce la regola generale e rientra nella discrezionalità del giudice; è censurabile in appello soltanto in presenza di manifesta abnormità o irrazionalità, mentre la compensazione richiede una motivazione specifica.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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