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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Tempio Pausania che, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, ha liquidato il compenso finale spettante ai commissari giudiziali per l'attività svolta. Il tribunale ha determinato complessivamente il compenso in euro 70.000, oltre accessori, richiamando l'istanza dei commissari, la consistenza dell'attivo e del passivo e la quantità e qualità del lavoro svolto, ma ha anche fatto riferimento al D.M. 28 luglio 1992 n. 570. La società debitrice ha impugnato il decreto con tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato, rispettivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3 c.p.c., la nullità del decreto per motivazione apparente e violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.; con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 39 e 165 l.fall. e degli artt. 1, 4, 5, 8 e 9 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, sostenendo che il tribunale avrebbe applicato un regolamento abrogato e, comunque, non avrebbe considerato i criteri e parametri del D.M. n. 30/2012 e la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania in diversa composizione, affinché riesamini la liquidazione del compenso applicando una motivazione effettiva e indicando i criteri concretamente utilizzati; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il provvedimento di liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve esplicitare le opzioni discrezionali adottate, non essendo sufficiente un richiamo generico all'istanza o formule stereotipate sulla complessità dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità del decreto per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la violazione di legge nella liquidazione del compenso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva e non apparente; il suo difetto determina nullità del decreto.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il provvedimento di liquidazione del compenso, se privo di adeguata motivazione, è denunciabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 39 l.fall.

    Le scelte discrezionali nella liquidazione del compenso del commissario giudiziale devono essere motivate in relazione ai parametri normativi e regolamentari richiamati.

  • art. 165 l.fall.

    È tra le norme indicate dal ricorrente come violate nella liquidazione del compenso dei commissari giudiziali.

  • D.M. 25 gennaio 2012, n. 30

    Costituisce il parametro regolamentare vigente richiamato dal ricorrente per la determinazione del compenso; il tribunale non avrebbe dovuto applicare il precedente D.M. n. 570/1992.

  • D.M. 28 luglio 1992, n. 570

    Il tribunale vi ha fatto riferimento, ma il ricorrente ha sostenuto che fosse abrogato e quindi non più applicabile.

Massime di principio

  • Nel liquidare il compenso del commissario giudiziale il giudice deve dare conto delle specifiche scelte discrezionali compiute, indicando i parametri normativi concretamente applicati.
  • La motivazione del decreto di liquidazione può anche essere implicita, ma solo se integrata dagli atti e dall'istanza e se il provvedimento consente comunque di ricostruire i criteri utilizzati; non basta un mero rinvio all'istanza o alla consistenza dell'attivo e del passivo.
  • È nulla, per motivazione apparente, la liquidazione del compenso che si limiti a formule stereotipate o di stile prive di un effettivo riferimento ai criteri di quantificazione adottati.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione coglie il vizio di motivazione apparente del decreto di liquidazione, restano assorbite le censure ulteriori sulla violazione dei criteri normativi di quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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