Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19143/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società in liquidazione, già ammessa a una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni e poi dichiarata inammissibile a seguito di revoca, ha impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso finale del commissario giudiziale. La società ha dedotto, con due motivi sostanzialmente coincidenti, la violazione degli artt. 161, 163, 172, 39 e 165 legge fall. e degli artt. 1 e 5 del D.M. n. 30/2012, lamentando l’eccessività del compenso. In particolare sosteneva che, trattandosi di concordato con cessione dei beni revocato prima della realizzazione dell’attivo, il giudice non avrebbe potuto prendere a base il valore dell’attivo indicato nella proposta concordataria, dovendo invece riferirsi al solo passivo risultante dall’inventario, secondo il criterio dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale per l’attivo "realizzato". Il commissario giudiziale ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che il tribunale aveva liquidato il compenso facendo riferimento sia all’attivo sia al passivo risultanti dalla proposta concordataria e applicando poi una riduzione del 50% per l’arresto anticipato della procedura, ha ritenuto tale soluzione conforme a diritto. La Corte ha infatti disapplicato l’art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 30/2012 nella parte in cui differenzia i parametri tra attivo realizzato e attivo inventariato in base a tipologie eterogenee di concordato, reputandolo irragionevole e fonte di disparità di trattamento. Ha quindi affermato che, ai fini del compenso unico del commissario giudiziale, il parametro corretto è sempre l’attivo inventariato. Quanto alla riduzione del 50% per la cessazione anticipata delle funzioni, la Corte ha ritenuto corretta anche tale modulazione, perché conforme al criterio di proporzionalità e all’art. 5, comma 5, D.M. n. 30/2012, che impone di tener conto dell’opera effettivamente prestata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso

  • art. 161 legge fall.

    richiamato per descrivere i compiti del commissario giudiziale nella fase di preconcordato e di concordato

  • art. 163 legge fall.

    richiamato tra le norme che disciplinano i poteri e le attività del commissario giudiziale

  • art. 165 legge fall.

    è la norma che estende al commissario giudiziale il rinvio alle regole di liquidazione del compenso previste per il curatore

  • art. 172 legge fall.

    richiamato per l’attività di relazione del commissario sulle cause del dissesto, la condotta del debitore e la proposta

  • art. 173 comma 2 legge fall.

    richiamato per indicare la revoca che ha preceduto la dichiarazione di inammissibilità del concordato

  • art. 39 legge fall.

    prevede che il compenso del curatore e, per rinvio, del commissario giudiziale, sia liquidato secondo norme stabilite con decreto ministeriale

  • art. 1 D.M. n. 30/2012

    detta le percentuali-base per la determinazione del compenso del curatore, richiamate dall’art. 5 per il commissario giudiziale

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 30/2012

    impone di determinare il compenso tenendo conto dell’opera prestata; la Corte vi collega la possibilità di modulare la liquidazione in base all’attività concreta

  • art. 5 D.M. n. 30/2012

    la Corte lo disapplica nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato per tipologie diverse di concordato; afferma che, per il compenso del commissario giudiziale, il parametro corretto è l’attivo inventariato in tutti i casi e che, in caso di cessazione anticipata, il compenso va ridotto secondo l’opera effettivamente prestata

  • art. 161, commi 7 e 8, legge fall.

    richiamato per evidenziare le attività del commissario nella fase di preconcordato

  • art. 167 legge fall.

    richiamato tra i compiti di vigilanza e controllo del commissario giudiziale

  • art. 171 legge fall.

    richiamato per la verifica dell’elenco dei debitori e creditori e la comunicazione delle proposte

  • art. 175 legge fall.

    richiamato per la partecipazione all’adunanza dei creditori

  • art. 179 legge fall.

    richiamato per il mutamento delle condizioni di fattibilità del piano

  • art. 180 legge fall.

    richiamato per il parere motivato sull’omologazione

  • art. 185 legge fall.

    richiamato per la sorveglianza sull’esecuzione del concordato

  • art. 186 legge fall.

    richiamato per l’eventuale istanza di annullamento

  • art. 163-bis legge fall.

    richiamato per il parere sulle offerte concorrenti

  • art. 169-bis legge fall.

    richiamato per sospensione o scioglimento dei contratti pendenti

  • art. 182-quinquies legge fall.

    richiamato per le autorizzazioni a finanziamenti interinali/urgenti e per il pagamento dei creditori strategici

  • art. 182 legge fall.

    richiamato per il compenso del liquidatore giudiziale nel concordato

  • art. 3 Cost.

    utilizzato quale parametro di ragionevolezza e uguaglianza per disapplicare il regolamento ministeriale

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di integrare la motivazione del decreto impugnato pur confermandone il dispositivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel liquidare il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo, il giudice deve attenersi a un criterio coerente con la natura delle funzioni effettivamente svolte, valorizzando la concreta opera prestata e non schemi tariffari che producano irragionevoli disparità di trattamento tra procedure omogenee sotto il profilo dell’attività svolta.
  • L’art. 5 del D.M. n. 30/2012, nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato in base a diverse tipologie di concordato, può essere disapplicato dal giudice ordinario se il diverso trattamento risulta irragionevole e contrastante con l’art. 3 Cost.; in tal caso, il parametro unitario da utilizzare è l’attivo inventariato.
  • La cessazione anticipata delle funzioni del commissario giudiziale giustifica una riduzione del compenso in proporzione all’attività effettivamente svolta, in base al criterio dell’opera prestata e alle percentuali minime e massime della tariffa.
  • Nel concordato preventivo il compenso del commissario giudiziale non va ancorato a un parametro tipico dell’attività liquidatoria, quale l’attivo realizzato, poiché il commissario svolge essenzialmente funzioni di vigilanza, controllo e consulenza, mentre la realizzazione dell’attivo appartiene alla diversa figura del liquidatore giudiziale.
  • Il giudice che liquida il compenso degli organi della procedura deve motivare in modo specifico sulla scelta del parametro tariffario e sulla collocazione del compenso entro la forbice prevista, potendo anche scendere sotto i minimi in presenza di una cessazione anticipata o di un’opera concretamente ridotta.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.