Cassazione Civile, Ordinanza n. 19143/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società in liquidazione, già ammessa a una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni e poi dichiarata inammissibile a seguito di revoca, ha impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso finale del commissario giudiziale. La società ha dedotto, con due motivi sostanzialmente coincidenti, la violazione degli artt. 161, 163, 172, 39 e 165 legge fall. e degli artt. 1 e 5 del D.M. n. 30/2012, lamentando l’eccessività del compenso. In particolare sosteneva che, trattandosi di concordato con cessione dei beni revocato prima della realizzazione dell’attivo, il giudice non avrebbe potuto prendere a base il valore dell’attivo indicato nella proposta concordataria, dovendo invece riferirsi al solo passivo risultante dall’inventario, secondo il criterio dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale per l’attivo "realizzato". Il commissario giudiziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che il tribunale aveva liquidato il compenso facendo riferimento sia all’attivo sia al passivo risultanti dalla proposta concordataria e applicando poi una riduzione del 50% per l’arresto anticipato della procedura, ha ritenuto tale soluzione conforme a diritto. La Corte ha infatti disapplicato l’art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 30/2012 nella parte in cui differenzia i parametri tra attivo realizzato e attivo inventariato in base a tipologie eterogenee di concordato, reputandolo irragionevole e fonte di disparità di trattamento. Ha quindi affermato che, ai fini del compenso unico del commissario giudiziale, il parametro corretto è sempre l’attivo inventariato. Quanto alla riduzione del 50% per la cessazione anticipata delle funzioni, la Corte ha ritenuto corretta anche tale modulazione, perché conforme al criterio di proporzionalità e all’art. 5, comma 5, D.M. n. 30/2012, che impone di tener conto dell’opera effettivamente prestata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso
art. 161 legge fall.
richiamato per descrivere i compiti del commissario giudiziale nella fase di preconcordato e di concordato
art. 163 legge fall.
richiamato tra le norme che disciplinano i poteri e le attività del commissario giudiziale
art. 165 legge fall.
è la norma che estende al commissario giudiziale il rinvio alle regole di liquidazione del compenso previste per il curatore
art. 172 legge fall.
richiamato per l’attività di relazione del commissario sulle cause del dissesto, la condotta del debitore e la proposta
art. 173 comma 2 legge fall.
richiamato per indicare la revoca che ha preceduto la dichiarazione di inammissibilità del concordato
art. 39 legge fall.
prevede che il compenso del curatore e, per rinvio, del commissario giudiziale, sia liquidato secondo norme stabilite con decreto ministeriale
detta le percentuali-base per la determinazione del compenso del curatore, richiamate dall’art. 5 per il commissario giudiziale
art. 2, comma 1, D.M. n. 30/2012
impone di determinare il compenso tenendo conto dell’opera prestata; la Corte vi collega la possibilità di modulare la liquidazione in base all’attività concreta
la Corte lo disapplica nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato per tipologie diverse di concordato; afferma che, per il compenso del commissario giudiziale, il parametro corretto è l’attivo inventariato in tutti i casi e che, in caso di cessazione anticipata, il compenso va ridotto secondo l’opera effettivamente prestata
art. 161, commi 7 e 8, legge fall.
richiamato per evidenziare le attività del commissario nella fase di preconcordato
art. 167 legge fall.
richiamato tra i compiti di vigilanza e controllo del commissario giudiziale
art. 171 legge fall.
richiamato per la verifica dell’elenco dei debitori e creditori e la comunicazione delle proposte
art. 175 legge fall.
richiamato per la partecipazione all’adunanza dei creditori
art. 179 legge fall.
richiamato per il mutamento delle condizioni di fattibilità del piano
art. 180 legge fall.
richiamato per il parere motivato sull’omologazione
art. 185 legge fall.
richiamato per la sorveglianza sull’esecuzione del concordato
art. 186 legge fall.
richiamato per l’eventuale istanza di annullamento
art. 163-bis legge fall.
richiamato per il parere sulle offerte concorrenti
art. 169-bis legge fall.
richiamato per sospensione o scioglimento dei contratti pendenti
art. 182-quinquies legge fall.
richiamato per le autorizzazioni a finanziamenti interinali/urgenti e per il pagamento dei creditori strategici
art. 182 legge fall.
richiamato per il compenso del liquidatore giudiziale nel concordato
art. 3 Cost.
utilizzato quale parametro di ragionevolezza e uguaglianza per disapplicare il regolamento ministeriale
consente alla Corte di integrare la motivazione del decreto impugnato pur confermandone il dispositivo
richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio
Massime di principio
- Nel liquidare il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo, il giudice deve attenersi a un criterio coerente con la natura delle funzioni effettivamente svolte, valorizzando la concreta opera prestata e non schemi tariffari che producano irragionevoli disparità di trattamento tra procedure omogenee sotto il profilo dell’attività svolta.
- L’art. 5 del D.M. n. 30/2012, nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato in base a diverse tipologie di concordato, può essere disapplicato dal giudice ordinario se il diverso trattamento risulta irragionevole e contrastante con l’art. 3 Cost.; in tal caso, il parametro unitario da utilizzare è l’attivo inventariato.
- La cessazione anticipata delle funzioni del commissario giudiziale giustifica una riduzione del compenso in proporzione all’attività effettivamente svolta, in base al criterio dell’opera prestata e alle percentuali minime e massime della tariffa.
- Nel concordato preventivo il compenso del commissario giudiziale non va ancorato a un parametro tipico dell’attività liquidatoria, quale l’attivo realizzato, poiché il commissario svolge essenzialmente funzioni di vigilanza, controllo e consulenza, mentre la realizzazione dell’attivo appartiene alla diversa figura del liquidatore giudiziale.
- Il giudice che liquida il compenso degli organi della procedura deve motivare in modo specifico sulla scelta del parametro tariffario e sulla collocazione del compenso entro la forbice prevista, potendo anche scendere sotto i minimi in presenza di una cessazione anticipata o di un’opera concretamente ridotta.
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