Cassazione Civile, Ordinanza n. 29998/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Il fallimento di una società immobiliare agì contro una banca chiedendo la revoca, ex art. 67 l.fall., di rimesse bancarie effettuate su conto corrente nel periodo sospetto e, inoltre, la revoca ex art. 67, comma 1, n. 3, l.fall. degli atti costitutivi di pegno su titoli del 3 agosto 2007, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'incameramento di euro 50.000 conseguito dalla banca dopo il fallimento mediante escussione delle garanzie. Il tribunale accolse le domande e la corte d'appello confermò, ma la banca ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., sostenendo che la corte territoriale aveva revocato integralmente una rimessa senza limitare l'inefficacia alla sola parte che avesse determinato una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria; con il secondo dedusse violazione dell'art. 67, comma 1, n. 3, l.fall. e degli artt. 4, 8 e 9 d.lgs. 170/2004, sostenendo che i contratti di garanzia finanziaria non sarebbero soggetti a revocatoria fallimentare e che, comunque, anche l'incameramento post-fallimentare della somma ricavata dall'escussione non sarebbe assoggettabile alla disciplina fallimentare. Il fallimento resistette e propose ricorso incidentale, lamentando che ai fini del limite quantitativo della revoca la corte d'appello avesse considerato il saldo contabile risultante dagli estratti conto anziché il residuo credito o il saldo alla data del fallimento, e denunciando anche omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando sul punto la sentenza d'appello e decidendo nel merito: ha rideterminato in euro 116.681,60 l'importo della rimessa revocabile, ritenendo che la revocabilità vada circoscritta alla sola parte della rimessa che abbia prodotto una diminuzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria, al netto dei movimenti successivi che ne abbiano riassorbito gli effetti entro la cornice temporale considerata. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, affermando che il d.lgs. 170/2004 non esclude la revocatoria fallimentare dei contratti di garanzia finanziaria stipulati nel periodo sospetto e che l'inefficacia della garanzia travolge anche l'incameramento ottenuto mediante escussione. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale rendeva superfluo il tema del diverso criterio di calcolo del limite massimo revocabile. Spese integralmente compensate, escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 2, lett. b); comma 1, n. 3; comma 3
La revocatoria delle rimesse bancarie richiede la verifica della consistenza e della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria; i contratti di garanzia finanziaria non sono sottratti, per il solo fatto della loro natura, alla revocatoria fallimentare quando ricorrono i presupposti di legge.
Il limite massimo della restituzione opera dopo l'individuazione delle rimesse revocabili e deve essere collegato al rapporto complessivo, ma non consente di revocare somme oltre la parte effettivamente durevole della rimessa.
Attua la direttiva 2002/47/CE e tutela l'efficacia delle garanzie finanziarie, ma non ha eliminato il regime di revocabilità fallimentare dei contratti di garanzia stipulati nel periodo sospetto.
Direttiva 2002/47/CE
Impone agli Stati membri di garantire l'effetto utile delle garanzie finanziarie e di disapplicare talune norme concorsuali solo entro i limiti espressamente previsti, senza pregiudicare le regole generali dell'insolvenza non incompatibili.
L'inefficacia dei pagamenti successivi al fallimento riguarda gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento; nel caso esaminato, però, la restituzione della somma incamerata discende dalla revoca della garanzia prefallimentare, non direttamente dall'articolo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omesso esame del fatto decisivo è rimasta assorbita/inammissibile per carenza d'interesse dopo la rideterminazione della sola rimessa revocabile.
artt. 4, 8 e 9 d.lgs. n. 170/2004
Le norme speciali sulle garanzie finanziarie escludono l'inefficacia automatica solo per il fatto del perfezionamento o della prestazione della garanzia in prossimità dell'insolvenza, ma non abrogano la revocatoria fallimentare ordinaria quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nella revocatoria delle rimesse bancarie, dopo la riforma applicabile ratione temporis, non rileva la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie; ciò che conta è verificare, rimessa per rimessa, se il versamento abbia prodotto una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria.
- La revocabilità deve essere circoscritta alla sola parte della rimessa i cui effetti favorevoli per il correntista non siano stati riassorbiti da successivi movimenti di conto entro la finestra temporale considerata; la transitorietà dell'abbattimento dell'esposizione esclude la revoca per la quota corrispondente.
- Il limite quantitativo ex art. 70 l.fall. opera dopo l'individuazione delle rimesse revocabili e non può essere utilizzato per ampliare l'oggetto della revoca oltre l'effettiva diminuzione durevole del debito.
- La disciplina delle garanzie finanziarie, pur finalizzata a rafforzarne l'efficacia e la stabilità nel mercato, non sottrae in via generale i relativi contratti alla revocatoria fallimentare, quando la domanda sia proposta ai sensi dell'art. 67 l.fall. e ricorrano i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
- L'inefficacia della garanzia finanziaria comporta anche la caducazione degli effetti dell'escussione e dell'incameramento della somma, se tali effetti sono conseguenza diretta della declaratoria di inefficacia della garanzia stessa.
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