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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 466/2025.

Giustizia amministrativa202509567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti concernenti l'installazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione. Le censure, articolate e richiedenti approfondimenti, riguardano il rapporto tra il regolamento regionale n. 24/2010 e la normativa successiva in materia di energia da fonti rinnovabili, nonché l'interferenza del sito individuato per l'installazione dell'impianto con aree percorse dal fuoco. Il testo non specifica ulteriori atti impugnati né i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha anticipato la decisione sulle censure, ritenendo che esse richiedano un approfondimento proprio della fase di merito. Le esigenze cautelari sono state ritenute efficacemente tutelabili mediante la rapida trattazione del merito, anziché attraverso la concessione di una misura sospensiva sostanziale. La causa è stata trasmessa al TAR Puglia - Lecce per i conseguenti adempimenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura sia idonea a tutelare le esigenze cautelari senza necessità di una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle questioni.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della rapida fissazione del merito non implica l'accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso né la sospensione sostanziale degli effetti degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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