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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32445/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esecutato)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore contro il debitore esecutato, una terza persona, madre dell'esecutato, propose opposizione ex art. 619 c.p.c. rivendicando la titolarità di somme pignorate presso la banca terza pignorata, assumendo che esse costituivano il corrispettivo della vendita di diritti immobiliari di sua proprietà. Il giudice dell'esecuzione sospese il processo esecutivo e fissò udienza per verificare se le parti volessero introdurre il giudizio di cognizione. Successivamente il giudice dichiarò l'estinzione della procedura esecutiva e liquidò le spese. Il creditore procedente propose reclamo; il Tribunale lo accolse, dichiarando la nullità dell'ordinanza di estinzione e rimettendo le parti davanti al giudice dell'esecuzione. In appello, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l'impugnazione dell'esecutato rilevando un conflitto di interessi tra esecutato e terza opponente, entrambi difesi dallo stesso avvocato, con conseguente invalidità degli atti. Il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, è stato superato dal rilievo officioso della Corte circa la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato non aveva mai partecipato al giudizio, mentre nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Tale vizio ha imposto la cassazione delle decisioni di merito e il rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità del contraddittorio per mancata partecipazione del terzo pignorato, parte necessaria nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi. Per questo ha cassato sia la sentenza del Tribunale sia quella della Corte d'appello e ha rinviato al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    L'opposizione di terzo all'esecuzione costituisce il contesto processuale in cui è sorta la controversia; la decisione richiama la disciplina della prosecuzione del giudizio di cognizione dopo la fase sommaria e collega a tale opposizione il thema decidendum sulla titolarità del credito pignorato.

  • art. 624 c.p.c.

    È richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento di estinzione o sospensione dell'esecuzione.

  • art. 630 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale invocata per il reclamo contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    È menzionato come rimedio eccepito dalle controparti contro l'estinzione 'atipica', ma la Corte non si sofferma su tale tesi perché decide per il vizio di contraddittorio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Viene applicato per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, in conseguenza della nullità processuale rilevata.

  • art. 354 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio quando il processo è stato definito in rito nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; la mancata partecipazione di uno di essi determina nullità del processo.
  • La mancanza originaria di un contraddittorio integro è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in cassazione e impone la cassazione delle decisioni di merito.
  • Quando il vizio processuale incide su un giudizio definito in rito nei gradi di merito, la Corte può cassare con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • La questione del conflitto di interessi tra parti difese dallo stesso difensore non viene esaminata nel merito se la causa è già nulla per difetto originario di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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