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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26718/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), deducendo: (1) vizi di motivazione e violazione di legge per la ritenuta partecipazione al sodalizio, sostenendo che la valutazione si sarebbe fondata in modo indebido sul rapporto sentimentale con il capo del gruppo (Damiani) e sulle visite in sua compagnia e con la madre; (2) vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, per la mancata considerazione dell'incensuratezza, della cessazione del rapporto sentimentale e del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati, con la conseguente richiesta di attenuazione o revoca della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: ha ritenuto che il primo motivo non confrontasse adeguatamente la motivazione impugnata, poiché il Tribunale aveva compiuto una valutazione dettagliata del compendio indiziario, del ruolo attivo della Murgese (contatti con il capo, funzioni di tramite, gestione di pagamenti e rapporti con fornitori) e della rilevanza del rapporto affettivo come rafforzativo del vincolo associativo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito allegazioni idonee e precise a superarla; inoltre il Tribunale aveva evidenziato elementi di attualità del rischio (comportamenti e rapporti anche successivi). Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato confermato; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; utilizzata come reato "fine" ai fini della qualificazione dell'associazione di cui all'art. 74; la Corte ha considerato la consumazione di reati fine come elemento a sostegno della partecipazione associativa.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato la particolare pericolosità del reato e la presunzione relativa (attraverso art. 275 c.p.p.) circa esigenze cautelari e adeguatezza della misura, ritenuta superabile solo con allegazioni precise.

  • Codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Prevede presunzione relativa in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/1990; la Corte ha ribadito che tale presunzione può essere superata solo con allegazioni idonee e specifiche.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Norma sulle ragioni di cassazione per motivi di legittimità (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e privi del necessario confronto critico con la motivazione impugnata, giustificando l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale - art. 616, comma 1

    Norma che dispone la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla ricorrente.

  • Norme di coordinamento procedurale - art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale per gli adempimenti conseguenti allo stato cautelare dell'indagato; la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016 (Zineddine)

    Principio secondo cui rapporti parentali o affettivi, se sommati al vincolo associativo, possono aumentare la pericolosità del gruppo; il Tribunale aveva usato tale principio per dare rilievo al rapporto sentimentale della Murgese con il capo del sodalizio.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 (Busillo)

    Richiamo sul diverso regime probatorio e di valutazione delle esigenze cautelari per l'art. 74 DPR 309/1990 rispetto all'art. 416-bis c.p.; la Corte ha ribadito che per l'art. 74 la sussistenza delle esigenze cautelari richiede elementi che ne dimostrino l'attualità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo con allegazioni specifiche e prove concrete dell'assenza del rischio.
  • Il giudice della cautela valuta la gravità indiziaria nel suo insieme: contano le condotte concrete (ruolo operativo, funzioni di tramite, gestione di pagamenti/forniture, incontri) più che singoli legami affettivi considerati isolatamente.
  • Rapporti parentali o affettivi con il capo del sodalizio possono rafforzare la valutazione di pericolosità e la sussistenza della affectio societatis se si sommano a elementi fattuali che dimostrano partecipazione stabile.
  • Le censure generiche che non confrontano punto per punto la motivazione impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare specificamente in che modo la motivazione è viziata.
  • Per contestare efficacemente la custodia cautelare in casi di associazione di narcotraffico è necessario fornire allegazioni precise e prove che attestino l'assenza di attualità del rischio (es. prova di recesso concreto e duraturo, assenza di contatti e attività recenti).

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