Cassazione Penale, Ordinanza n. 38170/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel processo, definito in appello con assoluzione dell'imputato dal fatto contestato, il difensore delle parti civili ha proposto ricorso per cassazione esclusivamente agli effetti civili. I motivi dedotti attengono tutti a vizi di motivazione della sentenza di secondo grado: si contesta che la Corte di appello abbia trascurato la documentazione in atti e le valutazioni del primo giudice in ordine a condotte ritenute fraudolente, simulatorie o insidiose dell'imputato; si censura il mancato confronto con la documentazione relativa agli assegni privi di intestazione, che sarebbero stati consegnati all'imputato e poi incassati da terzi a lui collegati; si lamenta l'omesso esame delle modalità operative dell'imputato in Svizzera e della supposta falsità dei report periodici prodotti; si critica la valorizzazione dei pagamenti parziali effettuati dall'imputato senza confutare le conclusioni del primo giudice; infine, si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sistematicità della condotta di intermediazione finanziaria e ne avrebbe impropriamente riqualificato la vicenda come semplice inadempimento contrattuale o cattiva gestione imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, perché il ricorso è stato proposto per i soli interessi civili ed è ritenuto non inammissibile. In applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., dispone quindi la prosecuzione del giudizio davanti alla sezione civile competente della Corte di cassazione. La Corte richiama il nuovo assetto introdotto dalla riforma Cartabia e le Sezioni Unite, affermando che, nelle impugnazioni ai soli effetti civili, il giudice penale compie solo un controllo preliminare di non inammissibilità; se tale filtro è superato, la controversia prosegue in sede civile. Nel caso concreto, la costituzione di parte civile è successiva al 30 dicembre 2022 e l'impugnazione rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 581, 582, 583 e 591 c.p.p., sicché il ricorso viene trasmesso per la prosecuzione al giudice civile competente.
Norme richiamate
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente"
nelle impugnazioni proposte per i soli interessi civili il giudice penale verifica solo che l'impugnazione non sia inammissibile; se supera il vaglio, il giudizio prosegue in sede civile senza soluzione di continuità
art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.
la riforma valorizza l'esigenza che l'atto di costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni agli effetti civili
i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno
richiamato come norma sui requisiti e termini di proposizione dell'impugnazione
richiamato come norma sui requisiti e termini di proposizione dell'impugnazione
costituisce il parametro del vaglio preliminare di ammissibilità dell'impugnazione proposta per i soli interessi civili
la modifica normativa conferma che il controllo di inammissibilità e l'eventuale rinvio al giudice civile devono essere già considerati nella fase di citazione
il ricorso in cassazione viene assegnato ad apposita sezione se il presidente rileva una causa di inammissibilità
evocato in relazione all'interesse dell'imputato a far valere l'inammissibilità dell'impugnazione nel successivo giudizio civile
Massime di principio
- Quando la sentenza penale è impugnata soltanto per gli effetti civili, il giudice penale non decide il merito della domanda risarcitoria ma verifica preliminarmente soltanto se l'impugnazione sia o meno inammissibile; in caso positivo, dispone la prosecuzione davanti al giudice civile competente.
- Il vaglio di ammissibilità nel sistema dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si svolge secondo i criteri dell'art. 591 c.p.p. e riguarda, tra l'altro, legittimazione, tempestività, impugnabilità del provvedimento e specificità dei motivi.
- La riforma del 2022 ha trasferito la cognizione sulle questioni civili alla sede civile, ma senza creare un nuovo processo: si tratta della prosecuzione del medesimo giudizio già instaurato nel processo penale.
- L'esame della Corte penale sul ricorso civile è un controllo filtro, provvisorio e non vincolante per il giudice civile, finalizzato a evitare la traslazione di impugnazioni manifestamente inammissibili.
- Ai fini della prosecuzione in sede civile, è essenziale che la costituzione di parte civile sia avvenuta nel periodo in cui la nuova disciplina è applicabile e che l'atto di impugnazione esponga in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto.
- In presenza di ricorso ai soli effetti civili non inammissibile, la Corte di cassazione deve rinviare la causa alla sezione civile competente per la trattazione delle questioni civili, senza affrontare il merito penale della decisione assolutoria.
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