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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione dell'8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest'ultima da ATS -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 07/02/2025; - di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell'8 aprile 2025; - del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da ATS -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-; - della deliberazione di Giunta Regionale - Regione Lombardia n. -OMISSIS- del 7ottobre 2014 avente ad oggetto “approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981” e del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981 presso la Regione Lombardia; - delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981; - di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. Con riserva espressa di formulare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8 gennaio 2026: - della Nota trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13/10/2025 del parere/verbale di riesame della Commissione e dell’allegato Parere/verbale di riesame della Commissione emesso in data 22/09/2025 unitamente all’all. n° 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del riesame medesimo, conosciuto in data 13 ottobre 2025; - della Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1813 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE D’APPELLO PER LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE ISTITUITA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. N. 66/8”; nonché - della decisione dell’8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest’ultima da ATS -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 07/02/2025; - di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell’8 aprile 2025; - del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da ATS -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-; - delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981; - di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. - Con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202502778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di riesame del giudizio di non idoneità alla pratica agonistica del calcio emesso nei confronti di un’atleta minorenne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, nell’interesse della figlia minore, hanno impugnato il giudizio di non idoneità alla pratica agonistica del calcio emesso da un’ATS, la decisione della Commissione Regionale d’Appello che lo aveva confermato e, con motivi aggiunti, il successivo parere o verbale di riesame adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare. La contestazione riguardava anche la composizione e il funzionamento della Commissione, le norme procedurali applicabili e l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, con particolare riferimento alla necessità di avvalersi di sanitari dotati della specializzazione inerente al caso concreto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris: la consulenza di sanitari con specializzazione inerente al caso specifico, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 18 febbraio 1982, appare rimessa alla valutazione della Commissione in relazione alle peculiarità dei singoli casi; inoltre, il provvedimento di riesame è apparso adeguatamente motivato anche rispetto ai profili evidenziati dalla Sezione nella precedente ordinanza cautelare. La valutazione della Commissione rientra nei margini della discrezionalità tecnica. Non è stata svolta una decisione definitiva sul merito dell’impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 6 d.m. 18 febbraio 1982

    La necessità di consulenza da parte di sanitari specializzati nella materia inerente al caso concreto è rimessa alla valutazione della Commissione in relazione ai singoli casi da esaminare.

  • l.r. 66/1981

    È la fonte regionale istitutiva della Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, la necessità di acquisire la consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico può essere rimessa alla valutazione della competente commissione, da esercitarsi in relazione alle peculiarità del singolo caso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 18 febbraio 1982.
  • In sede cautelare, il giudice può ritenere insussistente il fumus boni iuris quando il provvedimento di riesame risulti adeguatamente motivato anche alla luce dei rilievi formulati in una precedente pronuncia cautelare e la valutazione amministrativa rientri nei margini della discrezionalità tecnica.
  • Il sindacato cautelare sulle valutazioni tecniche di una commissione sanitaria non sostituisce la valutazione dell’amministrazione, ma verifica sommariamente la presenza di adeguata motivazione e il rispetto dei limiti esterni della discrezionalità tecnica.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelare
RamiSanitàSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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