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Sentenza

Sentenza n. 3287/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego, del 20 maggio 2025, notificato in data 20 maggio 2025, emesso dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sorrento, pratica n.05789760633-23122024-2014 - SUAP 9414 - Protocollo pratica: REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0178601/27-12-2024, inviato con comunicazione avente prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0106154 del 20/05/2025, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico n. 264/2024 relativa all’occupazione di circa mq 25,00 antistanti il Bar “Nonna Emilia” in Via Marina Grande 21, Sorrento, “…visto il parere, espresso dal Comando di Polizia Municipale, per i profili di viabilità di competenza, SFAVOREVOLE al rilascio della concessione, atteso che, in relazione ai dispositivi di viabilità ed alle ordinanze sindacali vigenti sul borgo marinaro, l'eventuale occupazione non garantirebbe la larghezza residuale minima regolamentare prevista per il libero transito veicolare e la sicurezza degli utenti, al netto della profondità dell'area già concessa allo stesso esercente per l'occupazione prospiciente il luogo richiesto”, di ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso e lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da S. Anna di Cacace Irene & C. S.a.s. il 22/11/2025 e depositati in giudizio il 28/11/2025, per l’accertamento dell’inefficacia e/o per l’annullamento, previa occorrendo declaratoria di nullità ex art. 21-septies L. n. 241/1990: - della determinazione dirigenziale SUAP prot. n. 67980 del 25/09/2025, comunicata alla ricorrente in pari data, recante nuovo rigetto dell’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico presentata in data 27/12/2024, prot. n. 178601/2024, per l’area sita in Sorrento, Via Marina Grande n. 21; dei pareri del Comando di Polizia Municipale prot. n. 30393/2025, prot. n. 54515/2025 del 21/08/2025 e prot. n. 66220/2025 del 20/09/2025, richiamati e fatti propri dal suddetto provvedimento SUAP; - ove occorra, del verbale di accertamento n. 05889/V/2025 del 15/07/2025 del Comando di Polizia Municipale, nella parte in cui presuppone l’illegittimo diniego dell’istanza di OSP e comunque nei limiti della giurisdizione amministrativa; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo (in particolare, il diniego SUAP comunicato con nota prot. n. 106154 del 20/05/2025 e il parere della Polizia Municipale prot. n. 30393/2025), - nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, diretto o indiretto al diniego della concessione richiesta; e, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., dell’art. 2-bis L. n. 241/1990 e dell’art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittimo diniego di concessione OSP e del grave ritardo con cui l’Amministrazione ha definito il procedimento.

Giustizia amministrativa202502900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo di una concessione stagionale di occupazione di circa 25 mq di suolo pubblico antistanti un pubblico esercizio, seguito da un nuovo diniego adottato dopo il riesame disposto in sede cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il primo diniego del SUAP, deducendo violazione degli obblighi di istruttoria e motivazione, violazione della partecipazione procedimentale e dell'art. 10-bis l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e disparità di trattamento, nonché lesione dell'affidamento e della continuità del rapporto concessorio. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il diniego e ordinato il riesame previa interlocuzione procedimentale. L'Amministrazione ha quindi adottato un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti, fondato su ulteriori pareri della Polizia Municipale relativi alla viabilità, alla sicurezza del transito e al pericolo di caduta in mare, dopo avere acquisito le osservazioni della ricorrente e una relazione tecnica di parte. Avverso il nuovo atto la ricorrente ha dedotto violazione ed elusione dell'ordinanza cautelare, violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, uso sproporzionato del potere sanzionatorio, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, irragionevolezza e lesione dell'affidamento. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli atti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in relazione al mancato ricavo e al ritardo nella definizione del procedimento.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento di diniego, sicché l'interesse all'impugnazione si era trasferito sul nuovo atto. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse nella parte relativa all'annullamento, perché la concessione richiesta aveva natura stagionale e il periodo di efficacia era ormai scaduto, senza utilità concreta derivante dall'annullamento. È stata invece esaminata, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori. Essa è stata respinta: il nuovo diniego non ha eluso l'ordinanza cautelare, poiché l'Amministrazione ha attivato il contraddittorio ex art. 10-bis, esaminato le osservazioni e la relazione tecnica della ricorrente, acquisito ulteriori pareri della Polizia Municipale e rinnovato la valutazione discrezionale. Il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva non è stato scrutinato dal giudice amministrativo per difetto di giurisdizione, essendo già stato impugnato dinanzi al Giudice di pace; in ogni caso, la sospensione del diniego non equivaleva al rilascio della concessione. Sono state ritenute infondate le censure istruttorie, poiché gli elaborati planimetrici e i dati tecnici erano disponibili e l'Amministrazione aveva svolto un supplemento istruttorio. È stata esclusa la violazione dell'art. 10-bis, essendo sufficiente che il provvedimento finale tenesse conto delle osservazioni in modo sinteticamente coerente, senza imporre una confutazione analitica di ogni rilievo. È stata esclusa la disparità di trattamento per mancata dimostrazione dell'identità delle situazioni poste a confronto: l'area richiesta ricadeva in una fascia di sicurezza sul ciglio della banchina, mentre le altre occupazioni riguardavano aree diverse, poste sul lato opposto o fuori dalla banchina di ormeggio. È stata infine esclusa la lesione dell'affidamento, poiché la scadenza della concessione non attribuisce al concessionario un diritto o un'aspettativa qualificata al rinnovo; il Comune poteva negarlo per oggettive ragioni di pubblico interesse, consistenti nella tutela dell'incolumità degli utenti e nella sicurezza della circolazione, anche alla luce della sopravvenuta disciplina dell'approdo. La domanda risarcitoria è stata respinta per insussistenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa. È stata respinta anche la domanda di danno da ritardo, poiché, trattandosi di interesse legittimo pretensivo, il risarcimento presuppone la dimostrazione della spettanza del bene della vita, non riconosciuta nel caso concreto; inoltre, l'indennizzo per mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 non era stato azionato. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    L'Amministrazione deve attivare il contraddittorio prima dell'adozione del diniego; tuttavia non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente tenerne conto in modo almeno sintetico, con motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto se il ricorrente conserva un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima è stata respinta per mancanza di illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

    Il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo presuppone anche la dimostrazione della spettanza del bene della vita; il mero ritardo può dare luogo al semplice indennizzo previsto dal comma 1-bis, che nel caso concreto non era stato richiesto.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La richiesta di declaratoria di nullità era stata formulata nei motivi aggiunti, ma la decisione non ha ravvisato alcun vizio di nullità.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità sono stati richiamati in relazione all'istruttoria, alla motivazione e alla dedotta disparità di trattamento, senza che ne fosse accertata la violazione.

  • ordinanza sindacale n. 42/2025

    La disciplina sopravvenuta dell'approdo di Marina Grande è stata considerata tra le ragioni di pubblico interesse relative alla sicurezza, alla viabilità e alla tutela delle attività pescherecce.

Massime di principio

  • L'adozione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, di un nuovo provvedimento amministrativo sul medesimo procedimento trasferisce l'interesse a ricorrere dal provvedimento originario al nuovo atto, determinando l'improcedibilità dell'impugnazione originaria per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l'atto impugnato riguarda una concessione stagionale e il periodo di efficacia è ormai scaduto, l'annullamento non offre un'utilità concreta al ricorrente e la relativa domanda è inammissibile per carenza di interesse; può tuttavia essere esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • L'esecuzione di un'ordinanza cautelare che impone il riesame non vincola l'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza: l'Amministrazione può adottare un nuovo diniego, purché riattivi il procedimento, garantisca il contraddittorio e rieserciti il potere discrezionale sulla base di un'istruttoria effettiva.
  • L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato; è sufficiente che il provvedimento finale dimostri di averne tenuto conto in modo almeno sintetico e che la motivazione complessiva sia esaustiva e logicamente coerente.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche; la mera comparabilità astratta di altre occupazioni di suolo pubblico non basta quando differiscono la localizzazione, le caratteristiche fisiche dell'area e i rischi per la viabilità o la sicurezza.
  • Alla scadenza di una concessione di suolo pubblico non sussiste un diritto di insistenza né un'aspettativa qualificata al rinnovo. L'Amministrazione può negarlo per oggettive ragioni di pubblico interesse, comprese la tutela dell'incolumità e della sicurezza della circolazione, anche se in precedenza la concessione era stata rilasciata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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