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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava il diritto della società, per l'anno 1996, di effettuare operazioni di esportazione in sospensione d'imposta mediante utilizzo del plafond IVA. Sosteneva che, nel verificare il superamento della soglia del 10% prevista per la qualifica di esportatore abituale, non dovessero essere incluse anche le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè le cosiddette esportazioni indirette. Escludendo tali operazioni, il rapporto tra esportazioni rilevanti e volume d'affari del 1995 avrebbe potuto non superare la soglia richiesta. I primi due gradi di giudizio avevano invece ritenuto sufficiente il superamento della soglia considerando complessivamente le operazioni documentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo dell'Agenzia, relativi a vizi di motivazione, per omessa formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della CTR: ai fini del calcolo del plafond devono essere considerate soltanto le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle eventuali altre operazioni non imponibili espressamente previste dalla legge; devono essere escluse quelle di cui alla lett. c). La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per verificare se, ricalcolando il rapporto secondo tali criteri, la società avesse effettivamente superato la soglia del 10% nel 1995 e per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a), b) e c)

    Le operazioni di cui alle lett. a) e b) individuano le cessioni all'esportazione rilevanti; la lett. c) riguarda le cessioni a soggetti che intendono esportare o effettuare cessioni intracomunitarie.

    Ai fini del calcolo del plafond IVA devono essere incluse le operazioni di cui alle lettere a) e b), mentre sono escluse le operazioni di cui alla lettera c), salvo diversa ed espressa previsione normativa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 2

    Le cessioni e le prestazioni possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni rilevanti effettuate nell'anno solare precedente.

    L'utilizzo del plafond per acquistare o ricevere beni e servizi senza applicazione dell'IVA è subordinato al limite dei corrispettivi delle operazioni rilevanti realizzate nell'anno precedente.

  • D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. a), convertito nella L. 27 febbraio 1984, n. 17

    L'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lett. a) e b) deve essere superiore al 10% del volume d'affari.

    La qualifica di esportatore abituale e il conseguente diritto al plafond richiedono che le operazioni rilevanti dell'anno precedente superino il 10% del volume d'affari, applicando un criterio selettivo che non comprende le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiede, per i motivi relativi a vizi di motivazione, la formulazione di uno specifico momento di sintesi.

    La mancata formulazione del momento di sintesi rende inammissibili i motivi di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, anche se il motivo è altrimenti illustrato.

Massime di principio

  • Nel calcolo del plafond IVA occorre individuare con precisione le sole operazioni che la legge considera rilevanti: non tutte le operazioni collegate all'esportazione possono essere automaticamente incluse.
  • Per verificare la soglia del 10% bisogna confrontare le operazioni rilevanti effettuate nell'anno precedente con il volume d'affari dello stesso anno, escludendo le operazioni non espressamente contemplate dalla norma.
  • La documentazione contabile può provare la qualifica di esportatore abituale, ma deve consentire di distinguere analiticamente le diverse categorie di operazioni, soprattutto quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8.
  • Quando una sentenza viene impugnata per vizi di motivazione, il ricorso deve indicare in modo sintetico e immediato quale fatto decisivo sia stato motivato male o omesso; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione: il giudice di rinvio deve effettuare un nuovo calcolo applicando i criteri indicati dalla Corte.

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