Cassazione Penale, Sentenza n. 403/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pantusa ha chiesto la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 582/15 del 06/03/2015. Ha dedotto che il termine di 30 giorni per proporre l'istanza dovesse decorrere dal 30/12/2022 in forza della riforma "Cartabia" che ha introdotto il comma 2.1 all'art. 175 c.p.p., il quale rimette in termini l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. In secondo luogo ha censurato la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della condotta inadempiente del difensore domiciliatario che avrebbe leso il diritto di difesa impedendo al ricorrente di essere informato del processo e della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il comma 2.1 dell'art. 175 c.p.p. non fosse applicabile perché, per la disposizione transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022), la nuova disciplina si applica solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la sentenza impugnata è del 06/03/2015 e quindi esclusa. Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorrente era a conoscenza del procedimento almeno dal 10/10/2019 (data della querela contro il precedente difensore) e quindi avrebbe dovuto agire secondo il previgente art. 175, comma 1. Per tali ragioni l'istanza di rimessione è stata giudicata tardiva; il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa determinanti l'inammissibilità.
Norme richiamate
comma 1; comma 2.1 (introdotto dalla riforma Cartabia)
Comma 2.1 prevede la rimessione in termini per l'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; nel caso la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applicasse alla sentenza del 2015 perché la riforma opera limitatamente alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
Disposizione transitoria che limita l'applicazione della nuova disciplina processuale (riforma Cartabia) alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; la Corte l'ha invocata per escludere l'applicabilità dell'art. 175, comma 2.1, alla sentenza del 2015
Norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso in Cassazione; qui il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 (udienza camerale)
Consente la condanna alle spese e ad altre sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 alla Cassa delle ammende
d.lgs. n.150/2022 (riforma "Cartabia")
Riforma che ha introdotto modifiche all'art. 175 c.p.p. (tra le altre); la Corte ha interpretato la sua efficacia limitata dalle disposizioni transitorie
Massime di principio
- La nuova disciplina di favore prevista dall'art. 175, comma 2.1, si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma, salvo diversa previsione transitoria; per giudicati anteriori va verificata l'anzianità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma
- In caso di richiesta di rimessione in termini per mancata conoscenza del processo è decisivo provare la data in cui l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento: se la conoscenza è anteriore, l'istanza può essere tardiva
- La censura della negligenza del difensore domiciliatario può rilevare ai fini della lesione del diritto di difesa, ma va proposta in modo tempestivo e resta subordinata all'ammissione dell'istanza di rimessione in termini; se la domanda è inammissibile per motivi formali la Corte non entra nel merito
- Prima di proporre ricorso in Cassazione verificare sempre la rilevanza temporale delle norme novative rispetto alla data della sentenza impugnata e raccogliere prove sulla conoscenza del processo (comunicazioni, denunce, querela, contatti con il difensore)
- Il ricorso manifestamente tardivo o infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende): valutare la fondatezza e la tempestività prima di proporre impugnazioni
- Se si deduce inadempienza del difensore domiciliatario, acquisire ed esibire elementi probatori precisi (comunicazioni, incarichi, eventuali segnalazioni all'Ordine) per rendere la censura efficace in sede processuale
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