Cassazione Penale, Sentenza n. 8516/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gagliardi ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17/05/2022 che aveva riqualificato il fatto nei reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p. e rideterminato la pena. Il motivo principale del ricorso era il vizio di motivazione relativo alla mancata disapplicazione della recidiva: il ricorrente sosteneva che la Corte di Appello si era limitata ad affermare l'esistenza della recidiva senza verificare concretamente e motivare se la reiterazione del reato dimostrasse maggiore pericolosità o riprovevolezza, così come richiesto dalla giurisprudenza (richiamo a Sez. F, n. 35526/2013).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato. Avendo il ricorso successo, si è instaurato il rapporto processuale e la Cassazione ha quindi pronunciato che non doversi procedere perché il reato è divenuto improcedibile a seguito dell'entrata in vigore della legge n.150/2022 (cd. Riforma Cartabia), che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Dagli atti risultava soltanto un verbale di denuncia della persona offesa, senza alcun atto di querela; pertanto, in mancanza della querela, il reato è diventato improcedibile e la Corte ha dichiarato non doversi procedere.
Norme richiamate
Il fatto è stato ritenuto configurabile nei reati di furto previsti dagli articoli indicati; la decisione di merito aveva riqualificato il fatto su tali basi
Legge n.150/2022 (cd. Riforma Cartabia)
Ha modificato la procedibilità di taluni furti rendendoli procedibili a querela di parte; pertanto, per i fatti ricadenti nella nuova disciplina, in assenza di querela la azione penale è improcedibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713
Stabilisce che, quando la recidiva è contestata, il giudice è tenuto a verificare concretamente e motivare se la reiterazione del reato costituisca effettivo indice di maggiore riprovevolezza o pericolosità; in mancanza di tale motivazione l'aumento di pena per recidiva non deve essere applicato
Massime di principio
- Se la recidiva è dedotta e contestata, il giudice deve valutare concretamente e motivare se la nuova condotta dimostri maggiore capacità delinquenziale; la semplice enunciazione della recidiva senza motivazione è vizio di motivazione.
- Quando una riforma procedurale rende un reato procedibile solo a querela (come la legge n.150/2022 per alcuni furti), l'assenza di querela nella fase procedimentale rende il reato improcedibile e può determinare la dichiarazione di non doversi procedere.
- La presenza in atti di una mera denuncia della persona offesa non sostituisce la querela quando la legge richiede espressamente la querela per la procedibilità; pertanto la difesa può sollevare l'improcedibilità se manca la querela.
- In casi di ricorso per vizio di motivazione su circostanze aggravanti o recidiva, ottenere l'annullamento o l'accoglimento del ricorso può comportare il riesame degli effetti processuali, con possibile applicazione di nuove norme sopravvenute che incidono sulla procedibilità.
- Per l'imputato: verificare sempre la presenza o l'assenza di atti formali di volontà di perseguire (querela) da parte della persona offesa quando la norma richiede la querela; per il difensore: sollevare tempestivamente l'eccezione di improcedibilità se la querela manca.
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