Cassazione Penale, Sentenza n. 20262/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato il mantenimento del sequestro preventivo di somme giacenti su conti intestati alla Salento Energia, ritenute dal Tribunale nella disponibilità dell'indagato Luca Frassanito. La difesa sosteneva che la società fosse estranea ai reati, non un mero schermo, e ha chiesto il dissequestro; ha inoltre censurato l'inammissibilità del riesame del decreto genetico, la mancata motivazione sul periculum in mora, e l'esclusione da parte del Tribunale del riesame della documentazione prodotta dalla difesa come novum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce disponendo un nuovo giudizio. Ha ritenuto infondato e inammissibile il motivo relativo alla nullità del decreto genetico sollevato per la prima volta in Cassazione e ha censurato il Tribunale del riesame per avere illegittimamente escluso la produzione documentale della difesa come novum. La Cassazione ha ordinato che la documentazione venga valutata nel nuovo giudizio e che siano applicati i principi relativi alla disponibilità dei beni e alla distinzione tra ente autonomo e mero schermo ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione; i motivi dedotti sono stati inquadrati secondo tale norma per censurare vizi di legge nella decisione impugnata.
Disposizioni sulla motivazione degli atti; la parte censiva eccepiva la mancanza di motivazione del decreto genetico sul periculum in mora, ma la Corte ha rilevato che tale eccezione doveva essere proposta in sede di riesame e non per la prima volta in Cassazione.
Norma che disciplina l'impugnazione in materia di misure cautelari; è stata richiamata rispetto all'oggetto dell'impugnazione e ai limiti del devolutum nel riesame/impugnazione.
Regola la produzione documentale; la Corte ha ricordato che la produzione in sede di appello contro provvedimenti cautelari è legittima quando rientra nel devolutum e non pregiudica il contraddittorio.
Riferimento ai reati tributari oggetto delle indagini e della misura cautelare. Le contestazioni originarie concernono reati tributari commessi dal titolare/legale rappresentante.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 15047 del 2021 (Apulir) e Sez. U., n. 10561 del 2014 (Gubert)
Principi richiamati secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni di una persona giuridica è ammissibile solo se l'ente manca di autonomia e costituisce mero schermo; se l'ente è effettivamente operante e autonomo il sequestro sui suoi beni è illegittimo salvo che emerga una signoria di fatto del reo sulle somme.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 4887 del 2018 (De Nisi)
La nozione di disponibilità ai fini della confisca per equivalente va interpretata in termini di possesso e signoria di fatto, non in termini civilistici di mera proprietà formale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni intestati a una società è legittimo solo se la società è priva di autonomia e costituisce un mero schermo tramite il quale l'indagato esercita la signoria di fatto sulle somme.
- La disponibilità rilevante ai fini della confisca per equivalente si misura con riferimento al controllo di fatto (possesso/ signoria) sulle risorse, non alla sola titolarità formale dei conti o all'esistenza di deleghe ordinarie.
- Documentazione nuova o preesistente atta a dimostrare l'autonomia dell'ente può essere ammessa in sede di appello/ riesame se rientra nell'ambito del devolutum e non impedisce il contraddittorio; il giudice deve valutarla prima di decidere sull'appello cautelare.
- Questioni sostanziali sulla validità del decreto di sequestro genetico (ad esempio carenza di motivazione sul periculum in mora) vanno tempestivamente eccepite nel procedimento di riesame; non è in linea di principio ammesso sollevare per la prima volta tali censure in Cassazione.
- Se una società non risulta espressamente menzionata nel decreto di sequestro, resta comunque possibile che il giudice valuti nel merito la qualità di terzo o la presenza di autonomia aziendale nel corso del giudizio di riesame.
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