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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22491/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava dalle domande di alcuni dipendenti di una società ferroviaria volte a ottenere, per il periodo di ferie, il trattamento economico corrispondente alla retribuzione ordinariamente percepita nel lavoro svolto. In particolare, i lavoratori avevano chiesto che nella retribuzione feriale fossero computate varie voci accessorie o variabili: l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità e l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), senza esclusione della parte variabile. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistito dai lavoratori con controricorso. Nel testo esaminato non sono riportati analiticamente i singoli motivi del ricorso, ma emerge che essi investivano la correttezza della decisione sul computo delle voci retributive nella paga ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre posto le spese di legittimità a carico della parte ricorrente, in assenza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, le spese del giudizio di legittimità restano a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche se la controparte non vi presti accettazione; in tal caso il processo si chiude senza esame del merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata, le spese seguono la disciplina speciale dell'art. 391 c.p.c. e possono essere poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario se dichiarata.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile/improcedibile non si estende alla diversa ipotesi di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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