Cassazione Penale, Sentenza n. 3437/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la decisione della Corte d'appello di Bologna che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, aveva revocato le statuizioni civili ritenendo che la parte civile non avesse manifestato un perdurante interesse a mantenerle. Il ricorrente deduceva che tale prassi di chiedere una formalizzazione tramite comparizione o comunicazione e ritenere tacita la revoca in caso di mancata risposta violava il principio di immanenza della costituzione di parte civile e che, comunque, la volontà di proseguire era stata comunicata tramite PEC il 28/09/2022 e risultavano depositate conclusioni e nota spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, rilevando la violazione del principio di immanenza della parte civile (art. 76, comma 2, c.p.p.) e l'assenza di fondamento normativo per la prassi adottata dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata è stata annullata in punto di revoca delle statuizioni civili e rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il nuovo giudizio sulle pretese risarcitorie e per la regolazione delle spese tra parte civile e imputato.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, cod. proc. pen.
Ribadito il principio di immanenza della parte civile: la sua assenza in udienza di appello non costituisce di per sé rinuncia tacita alla costituzione e alle pretese civili.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata solo in relazione ai limiti formali del motivo di ricorso (termini e contenuti ammessi in Cassazione).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Prescrizione sulla trasmissione agli atti di determinati documenti telematici; richiamata per segnalare gli atti trasmessi alla Corte.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Citato nella motivazione in relazione alla distinzione fra proscioglimento nel merito e sopravvenuta causa estintiva del reato e all'effetto di tali pronunce sulle statuizioni civili.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano; Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, Calligaro; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti)
La Corte richiama precedenti secondo cui l'assenza della parte civile in appello e la mancata riproposizione delle conclusioni non equivalgono a rinuncia implicita; inoltre indicazioni su come trattare casi di estinzione del reato e profili civili collegati.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è 'immanente' al processo penale: l'assenza in udienza di appello non costituisce automaticamente rinuncia alle pretese civili.
- Il giudice di merito non può imporre prassi non previste dalla legge (es. obbligo di confermare la volontà tramite comparizione o comunicazione) per considerare revocata la costituzione di parte civile.
- Comunicazioni formali inviate nei termini e all'indirizzo indicato (es. PEC) devono essere valutate e possono essere efficaci a dimostrare la volontà di continuare l'azione civile.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o altra causa estintiva non implica automaticamente la perdita del diritto di pretendere il risarcimento: le statuizioni civili vanno comunque valutate e, se necessario, trattate dal giudice civile competente.
- Se il giudice di merito revoca illegittimamente le statuizioni civili, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e rinviare al giudice civile per la decisione sul risarcimento e per la regolazione delle spese.
- In situazioni analoghe, la parte civile dovrebbe documentare tempestivamente la volontà di proseguire (deposito di conclusioni, PEC, ecc.) e conservare la traccia formale di tali atti per opporsi a possibili pronunce di revoca.
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