Cassazione Penale, Ordinanza n. 11731/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente riproduttivi di doglianze già valutate in appello e comunque generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi generiche.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice per il reato di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso mirava anche a ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa chiedeva l'applicazione della fattispecie di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché dichiara inammissibili le censure sul punto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto il profilo del vizio di motivazione o del giudizio di responsabilità, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e di una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese o la formulazione di censure generiche determina l'inammissibilità.
- La richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere utilmente veicolata in cassazione con doglianze apodittiche o non specificamente correlate alla motivazione di merito.
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