Cassazione Civile, Ordinanza n. 01782/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due procedimenti tra le stesse società, entrambi collegati a rapporti di fornitura e a decreti ingiuntivi contrapposti per importi diversi. In un giudizio, una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della controparte; nell'altro, la medesima controparte aveva a sua volta proposto opposizione a un distinto decreto ingiuntivo. La Corte d'appello aveva dichiarato la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra i due giudizi, ritenendo identiche le domande, disposto la cancellazione della causa dal ruolo, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la ricorrente alle spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.c., sostenendo che la litispendenza non poteva operare perché i procedimenti pendevano davanti a uffici giudiziari diversi ma anche in gradi diversi; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.c. per insussistenza dell'identità delle cause, poiché gli importi e i controcrediti fatti valere nei due giudizi non coincidevano e in uno dei procedimenti vi era soltanto un'eccezione di compensazione, non una domanda identica all'altra; 3) violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. in punto spese, assumendo l'assenza di una soccombenza tecnica e la mancanza di ragione per la condanna alle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta in astratto l'applicazione dell'istituto della litispendenza tra uffici giudiziari diversi anche se le cause si trovino in gradi differenti; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che nel caso concreto non vi era identità di petitum tra i due giudizi, poiché le domande e le eccezioni di compensazione facevano riferimento a crediti e importi differenti; ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La litispendenza può operare anche quando le cause identiche pendano in gradi diversi, purché siano proposte davanti a uffici giudiziari diversi; tuttavia richiede una effettiva identità di soggetti, petendi e petitum.
È stato il parametro formale per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, senza autonoma decisività nella decisione.
Massime di principio
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. può essere dichiarata anche se le cause identiche pendono in gradi diversi, purché siano radicate presso uffici giudiziari diversi e sussista piena identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi.
- Ai fini della litispendenza non basta un generico collegamento tra due controversie o la comunanza del rapporto sostanziale: è necessaria l'identità del petitum e della causa petendi, da verificare in concreto alla luce delle domande effettivamente proposte e delle eccezioni sollevate.
- Quando nei due procedimenti i crediti azionati, gli importi e la funzione processuale delle richieste siano differenti, non può affermarsi la coincidenza delle cause e quindi non opera la litispendenza.
- Se il motivo principale di ricorso è accolto, le censure sulle spese restano assorbite e la relativa regolazione è rimessa al giudice di rinvio.
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