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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26555/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (controricorrente)

La controversia

La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 22604/2023. Nell'ordinanza originaria, sia nella parte introduttiva sia nel dispositivo, era stato indicato un solo ricorrente, la società in liquidazione, mentre dagli atti processuali risultava che il ricorso era stato proposto anche dal socio accomandatario. Gli istanti hanno chiesto quindi di correggere il testo dell'ordinanza, aggiungendo il nominativo del secondo ricorrente nella parte descrittiva e modificando il dispositivo da "ricorrente" a "ricorrenti" quanto alla condanna alle spese. Il tema giuridico trattato è se l'erronea omissione del nome di una parte integri nullità o mero errore materiale quando dal contesto della decisione e dagli atti sia comunque inequivocabile l'identità della parte pretermessa.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omessa indicazione del secondo ricorrente fosse un mero errore materiale e non una causa di nullità, poiché la parte risultava inequivocabilmente individuabile dagli atti richiamati e dal contesto del processo. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 22604/2023, sia nella premessa sia nel dispositivo, con annotazione a cura della Cancelleria. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale è disposta con il procedimento previsto dalla norma e viene annotata sull'originale del provvedimento corretto.

  • Cass. n. 16195/2019

    richiamata come precedente sul discrimine tra nullità per incertezza del contraddittorio ed errore materiale quando la parte omessa sia comunque identificabile dal contesto e dagli atti.

  • Cass. n. 12184/2020

    richiamata per affermare che nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • L'omessa o inesatta indicazione del nome di una parte non determina necessariamente nullità del provvedimento: se dal contesto della decisione e dagli atti processuali è possibile individuare in modo univoco la parte pretermessa o erroneamente indicata, si tratta di mero errore materiale correggibile.
  • La correzione materiale può riguardare sia la parte descrittiva del provvedimento sia il dispositivo, quando l'errore abbia inciso sull'indicazione dei soggetti destinatari della pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è, di regola, pronuncia sulle spese.
  • Se l'errore riguarda la pluralità dei ricorrenti o dei destinatari della decisione, il testo corretto deve ripristinare fedelmente la corrispondenza tra quanto emerge dagli atti e quanto riportato nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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