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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22127/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente censura la utilizzabilità dell'informativa del 29/05/2025, depositata dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Si sostiene che l'informativa fosse meramente riepilogativa di accertamenti già svolti e che, invece, conteneva attività info-investigative protrattesi sino al 28/05/2025, pertanto l'utilizzo di tali risultanze per sostenere le esigenze cautelari sarebbe contrario al divieto di utilizzare atti compiuti dopo la scadenza dei termini a fini del procedimento originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato) e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame non abbia ottemperato al precedente mandato della Cassazione e non abbia distinto adeguatamente, nella motivazione, gli elementi derivanti da indagini compiute prima dei termini di indagine da quelli acquisiti in tempi più recenti. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato elementi desumibili dall'informativa del 29/05/2025 (utilizzata per affermare la persistente pericolosità) senza specificare la datazione dei singoli atti investigativi e senza chiarire se tali atti fossero frutto di indagini dirette a verificare fatti già oggetto del procedimento scaduto. Per queste carenze motivazionali la decisione è stata annullata e il giudice del rinvio incaricato di riesaminare la sussistenza delle esigenze cautelari tenendo conto dei principi di diritto indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte applica il principio secondo cui le risultanze acquisite dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzate ai fini cautelari solo se derivano da indagini estranee al procedimento i cui termini sono scaduti oppure da procedimenti relativi a fatti oggettivamente e soggettivamente diversi; occorre valutare la data di ciascun atto investigativo e non solo la data di deposito di una informativa riepilogativa.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per il rinvio al Tribunale competente a seguito dell'annullamento dell'ordinanza: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025 (Porcaro)

    Principio precedentemente affermato dalla Corte secondo cui non è automaticamente utilizzabile una informativa depositata dopo la scadenza: se l'informativa riassume atti già nel fascicolo ma porta anche nuovi atti o documenti precedentemente estranei al fascicolo, la valutazione deve riferirsi alla data di compimento dei singoli atti.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014 (Naso)

    Richiama il principio secondo cui, ai fini dell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini, rileva la data in cui i singoli atti sono stati compiuti e non la data di deposito di una informativa che li riassume.

Massime di principio

  • Le risultanze investigative acquisite dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari sono utilizzabili per le misure cautelari solo se provengono da indagini indipendenti o da procedimenti relativi a fatti diversi; occorre esaminare la data di ciascun atto, non solo la data di deposito di una informativa.
  • Un'informativa depositata tardivamente può essere utilizzata se è meramente riepilogativa di atti già presenti nel fascicolo e non introduce elementi probatori nuovi compiuti dopo la scadenza; se invece introduce nuovi elementi investigativi occorre verificare se quegli atti siano processualmente utilizzabili.
  • Il giudice che valuta le esigenze cautelari deve motivare distintamente quali elementi probatori si fondano su attività anteriori alla scadenza dei termini e quali su attività successive, indicando le date e la natura delle singole attività investigative.
  • La mancata distinzione temporale e motivazionale tra atti anteriori e posteriori alla scadenza dei termini può condurre all'annullamento dell'ordinanza e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In sede di revisione cautelare il giudice deve riequilibrare le esigenze cautelari alla luce di eventuali cambiamenti fattuali (es. cessazione di attività connesse al reato) e considerare misure meno afflittive se ne sussistono i presupposti.

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