Cassazione Civile, Sentenza n. 11912/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi all'imposta di pubblicità per l'anno 2008, contestandone l'illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione, incertezza del presupposto oggettivo, omessa allegazione della dichiarazione su cui si fondavano gli atti, e errori di calcolo di imposta, sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la carenza o apparente natura della motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale e l'omesso esame di specifiche censure e documenti prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse priva di una motivazione effettiva: la CTR si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado per relationem senza rendere conto, neppure sinteticamente, delle ragioni della conferma né dell'esame critico dei motivi di gravame e della documentazione prodotta. Tale motivazione è stata qualificata come solo apparente e nulla ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione per un nuovo esame, assorbendo i restanti motivi di ricorso. Ha altresì rinviato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 360
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
La Corte ha applicato l'art. 360 n.4 c.p.c. per dichiarare nulla la decisione per motivazione solo apparente; i rimedi di cassazione per vizio di motivazione sono stati ritenuti fondati quando manca un autonomo processo deliberativo del giudice d'appello.
Codice di procedura civile - art. 132
art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Richiama l'obbligo di indicare le ragioni della decisione. La mancata esposizione comprensibile delle ragioni di rigetto dell'appello configura motivazione apparente e quindi nullità ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Decreto legislativo n. 546 del 1992 - art. 36
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il giudice d'appello deve illustrare le censure mosse dall'appellante e le considerazioni che inducono a disattenderle; la mera adesione alla pronuncia di primo grado è insufficiente.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Rafforza il principio che la motivazione dell'appello deve consentire di individuare il thema decidendum; la violazione comporta nullità della sentenza d'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre Sezioni)
richiamo a orientamenti consolidati (es. Sez. Un., n. 22232/2016; Sez. 5, n. 24452/2018; Sez. 1, n. 20883/2019)
La Corte ha richiamato reiterata giurisprudenza secondo cui la motivazione 'per relationem' è ammissibile solo se integrata da un chiaro richiamo ai contenuti e alle ragioni del rigetto; altrimenti la sentenza di appello è nulla per motivazione apparente.
Massime di principio
- La sentenza di appello non può limitarsi a rinviare in modo generico alla motivazione di primo grado: deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o della riforma rispetto ai motivi di gravame.
- Quando il giudice d'appello adotta una motivazione per relationem è necessario che riporti i punti salienti degli atti richiamati (fatti, deduzioni e argomentazioni) e spieghi perché ritiene infondati i rilievi dell'appellante; in mancanza la decisione è annullabile per motivazione apparentemente priva di autonomo processo deliberativo.
- Nel processo tributario, la CTR deve esaminare specificamente le censure relative a documenti non allegati, all'indicazione degli impianti pubblicitari o ad errori di calcolo, poiché l'omessa trattazione impedisce il diritto di difesa e rende la decisione non intellegibile.
- La Corte di Cassazione, accogliendo un motivo di nullità della motivazione, può assorbire gli altri motivi e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte della stessa giurisdizione in diversa composizione.
- Per il ricorrente è strategico contestare non solo il merito dell'atto tributario ma anche l'adeguatezza della motivazione delle decisioni giurisdizionali: una censura ben formulata sulla carenza motivazionale può rivelarsi decisiva in cassazione.
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